Promozione bancaria con tasso maggiorato: il consenso privacy non richiesto va esplicitato (ABF Collegio di Bologna n. 1215 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’offerta al pubblico di una promozione bancaria che prevede un tasso maggiorato sulla liquidità deve contenere, ai sensi dell’art. 1336 c.c. e dell’art. 5 del Codice del consumo, tutti gli elementi necessari al suo perfezionamento, ivi compresa l’eventuale subordinazione dell’operatività al consenso al trattamento dei dati personali. Se l’intermediario non rende trasparente tale requisito al momento della diffusione dell’iniziativa, il suo comportamento è censurabile e non può opporre al cliente la mancata prestazione del consenso. Il riconoscimento del tasso promozionale non comporta automaticamente il risarcimento del danno non patrimoniale, che non è in re ipsa e deve essere specificamente provato, anche in ossequio all’art. 2697 c.c.

Il Fatto

Il ricorrente aveva maturato i requisiti per partecipare a una promozione pubblica lanciata dall’intermediario, che prevedeva una remunerazione del 3,5% sulla liquidità del conto corrente. L’intermediario non aveva applicato le condizioni, sostenendo che sarebbe stato necessario prestare preventivamente il consenso alla profilazione ai fini della privacy. Esperito senza esito il reclamo, il cliente si è rivolto all’Arbitro.

Costituitosi, l’intermediario ha dedotto che l’iniziativa comportava la determinazione di un delta tra due rilevazioni successive del saldo disponibile e che tale calcolo richiedeva il consenso al trattamento dei dati personali. Preso atto del consenso successivamente rilasciato, la banca ha applicato in via bonaria la differenza tra tasso promozionale e tasso base, rimborsando anche i 20 euro versati per la procedura.

La motivazione del Collegio

Il Collegio prende atto del pagamento intervenuto in corso di procedura e verifica due profili: la fondatezza della doglianza sulla necessità del consenso privacy e l’esistenza di un ulteriore danno risarcibile. La dichiarazione di parziale cessazione della materia del contendere consegue all’applicazione delle condizioni originarie della promozione e al rimborso delle spese di procedura.

Sul primo punto, dalle condizioni della promozione non risulta alcuna menzione della necessità del consenso al trattamento dei dati personali. Il Collegio riconosce che le deduzioni della banca, in astratto, sarebbero condivisibili, perché il calcolo del delta richiede effettivamente un trattamento di dati. Rileva tuttavia che l’intermediario non ha reso trasparente tale requisito al momento dell’offerta.

L’offerta, ai sensi dell’art. 1336 c.c. e alla luce dell’art. 5, d. lgs. n. 206/2005, doveva contenere tutti gli elementi utili e necessari per il suo perfezionamento e non poteva essere sottoposta a condizioni non esplicitate al momento della diffusione al pubblico. Il comportamento dell’intermediario è pertanto giudicato non conforme a tali principi e censurabile.

Sul secondo profilo, il ricorrente non ha concretamente indicato l’ulteriore danno specifico procurato dal comportamento dell’intermediario. Il Collegio richiama l’orientamento del Collegio di Coordinamento (dec. 1642/2019), secondo cui il danno non patrimoniale non è in re ipsa ma deve essere specificamente provato, in ossequio all’art. 2697 c.c. Quanto alla lamentata applicazione del tasso lordo anziché netto, il Collegio osserva che la stessa offerta promozionale prevedeva l’applicazione del tasso lordo.

Il Collegio dichiara quindi la parziale cessazione della materia del contendere e non accoglie la domanda per il resto, con particolare riguardo alla richiesta di compensazione forfettaria ulteriore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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