Responsabilità precontrattuale e diniego di conto senza prova dell’interesse negativo (ABF Collegio di Napoli n. 4781 del 27.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il mero invio della documentazione precontrattuale e l’attribuzione di un codice cliente non integrano l’intendimento negoziale dell’intermediario di concludere il contratto di conto corrente, rimanendo ferma la libertà di stipulare anche in senso negativo. Il diniego di apertura del rapporto non costituisce di per sé violazione dei principi di correttezza e buona fede ex art. 1337 c.c. quando la pretesa scorrettezza si ricava solo dalla mancata stipulazione. In caso di responsabilità precontrattuale, il danno risarcibile è limitato al c.d. interesse negativo, che non coincide con il mancato guadagno sperato dalla conclusione del contratto; tale interesse deve essere provato, non essendo sufficiente la mera ipoteticità del pregiudizio.

Il Fatto

La ricorrente lamenta la responsabilità precontrattuale dell’intermediario per non averle consentito l’apertura di un conto corrente, sul quale avrebbe potuto depositare somme fino a 100.000,00 euro beneficiando di un rendimento pubblicizzato del 4% lordo annuo. La cliente riferisce di aver aderito all’offerta sul sito dell’intermediario e di aver ricevuto, in data 22 maggio 2025, comunicazioni e-mail che confermavano il completamento dell’iter, l’assegnazione di un codice cliente e la necessità di un primo bonifico per l’attivazione definitiva.

Non ricevendo l’IBAN, inviava un reclamo in data 2.6.2025, ottenendo riscontri interlocutori il 5 e il 17 giugno 2025; solo telefonicamente apprendeva che la pratica era da considerarsi chiusa. Ha quindi adito l’Arbitro per ottenere l’apertura del conto e, in via risarcitoria, il lucro cessante di 4.000,00 euro. L’intermediario eccepiva l’inammissibilità della domanda costitutiva e, nel merito, l’infondatezza, avendo inviato il 23/05/2025 una risposta motivata di diniego per anomalie documentali.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto il profilo dell’ammissibilità. La domanda, ove davvero presupponesse la condanna dell’intermediario alla conclusione del contratto, esorbiterebbe dagli scopi e dalle funzioni dell’ABF, come già affermato dal Coll. ABF Bari n. 11620/2024. Tuttavia, la ricorrente ha in sostanza chiesto l’accertamento della legittimità della condotta nella fase di negoziazione e, in sede di repliche, il risarcimento del danno: la domanda è pertanto esaminabile.

Nel merito, la domanda è infondata. La documentazione in atti non manifesta l’inequivocabile intendimento dell’intermediario di aprire il conto: tra i documenti figura solo una richiesta di apertura compilata con i dati anagrafici e le preferenze, priva di sottoscrizione. Si tratta di un esemplare del contratto idoneo alla stipula, offerto alla cliente insieme alla documentazione precontrattuale, come richiesto dalle norme sulla trasparenza. L’attribuzione del codice cliente non ha rilievo contrario, essendo funzionale solo all’inserimento in anagrafica.

Quanto alla lamentata violazione dell’art. 1337 c.c., il Collegio rileva che non è emersa una condotta contraria a correttezza nello svolgimento della relazione: la scorrettezza, a ben vedere, la ricorrente vorrebbe ricavarla pressoché integralmente dalla mancata stipulazione, ma la libertà di contrarre, anche in senso negativo, non può essere messa in discussione.

In ogni caso, il danno da asserita violazione precontrattuale, ove pure sussistente, non potrebbe che limitarsi all’interesse negativo, non coincidente, già in astratto, con il mancato guadagno derivante dal contratto non concluso. La stessa evidenza di un interesse negativo effettivamente leso è tutt’altro che comprovata: non è documentato che le somme “depositabili” sarebbero state effettivamente impiegate a rendimento, e la ricorrente ammette implicitamente di non averne avuto la disponibilità, prospettando solo la possibilità di un prestito da familiari.

Il Collegio conclude dunque che nessuna prova dell’effettiva sussistenza di un danno risarcibile, anche nella sola dimensione dell’interesse negativo, è stata fornita, a prescindere dalla radicale ipoteticità del pregiudizio prospettato. Il ricorso è pertanto respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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