Truffa telefonica e pagamento POS del cliente senza obbligo di rimborso bancario (ABF Collegio di Roma n. 2897 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il pagamento eseguito per intero dal titolare dello strumento, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, integra un’operazione autorizzata ed è estraneo al regime di responsabilità della PSD2, anche quando il consenso è stato carpito mediante artifizi e raggiri. La colpa grave del cliente che aderisca alle istruzioni di un sedicente operatore può escludere il rimborso. La mancata coincidenza tra il mittente delle comunicazioni truffaldine e l’intermediario titolare dello strumento di pagamento impedisce di configurare un concorso di responsabilità dell’intermediario. I principi del d.m. n. 112/2007 non hanno valore precettivo diretto, ma orientano la valutazione dell’obbligo di monitoraggio dell’intermediario. Non costituiscono atti depauperatori i trasferimenti disposti a favore di una carta prepagata intestata allo stesso cliente.
Il Fatto
Il ricorrente riferisce di essere stato contattato, nel dicembre 2024, da un sedicente operatore di una banca diversa dalla resistente, che lo allertava per presunti bonifici esteri anomali. Indotto a mettere in sicurezza i risparmi, eseguiva tre ricariche di € 1.000,00, € 1.000,00 e € 9.500,00 a favore di una propria carta prepagata emessa da altro intermediario e, successivamente, un pagamento POS di € 2.000,00 per l’acquisto di buoni spesa presso un punto vendita.
Ottenuto il rimborso della sola operazione di € 53,08, il ricorrente agisce per la restituzione di quanto illecitamente prelevato e per il risarcimento dei danni non patrimoniali. L’intermediario eccepisce l’inammissibilità per genericità della domanda e il difetto di legittimazione passiva, chiedendo in subordine la ripartizione del danno secondo l’art. 1227 c.c..
La motivazione del Collegio
Il Collegio ritiene superate le eccezioni preliminari. Nelle repliche il ricorrente ha delimitato la domanda alle sole operazioni compiute sulla carta dell’odierna resistente, al netto del rimborso già ottenuto: ciò consente di escludere sia la genericità della domanda sia il difetto di legittimazione passiva.
Quanto ai tre bonifici istantanei, tutti recanti causale “ricarica carta”, il Collegio osserva che essi sono stati disposti a favore di una carta prepagata intestata allo stesso ricorrente. Non si tratta dunque di atti depauperatori: le somme non fuoriescono dal patrimonio del cliente, ma restano nello stesso ambito soggettivo.
Sul pagamento POS di € 2.000,00, la decisione applica l’orientamento condiviso dai Collegi: l’operazione eseguita per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, è autorizzata e non ricade nel regime degli art. 9 e ss. del d.lgs. n. 11/2010. Il ricorrente afferma di aver agito nell’erronea convinzione di mettere in sicurezza i risparmi, ma la condotta resta quella di chi ha materialmente impartito l’ordine.
Il Collegio valorizza poi un elemento decisivo sul piano probatorio: le comunicazioni truffaldine provenivano da un soggetto riferibile a una banca diversa dalla resistente, e anche il numero telefonico non era a questa riconducibile. Richiamando il Collegio di Roma, decisione n. 12111/2024 e il Collegio di Milano, decisione n. 9367/2023, si sottolinea che tale difformità costituisce indice di inattendibilità e impedisce di costruire un concorso di responsabilità dell’intermediario, che sarebbe stato ipotizzabile solo se la frode fosse originata dall’uso fraudolento di una linea riferibile alla banca.
Infine, quanto al dedotto obbligo di intercettare l’anomalia della movimentazione, il Collegio ricorda che i principi del d.m. n. 112/2007 non hanno valore precettivo diretto, ma esprimono un generale obbligo di monitoraggio valutabile alla stregua della diligenza professionale dell’art. 1176, comma 2, c.c.. Nel caso concreto, però, il ricorrente ha prodotto solo l’estratto conto di dicembre 2024 e non ha versato la documentazione contrattuale sui limiti operativi, né ne ha dedotto l’indisponibilità. Il ricorso è pertanto respinto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1176 c.c. – Diligenza nell'adempimento
- Art. 1227 c.c. – Concorso del fatto colposo del creditore