Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse desunta da rinuncia irrituale (TAR Lazio n. 14182 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso non notificata alle altre parti nei termini di cui all’art. 84, comma 3, c.p.a. è irrituale e non produce l’effetto estintivo del giudizio. Tuttavia, ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, il giudice può desumere dall’atto di rinuncia e dal comportamento delle parti un argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa, dichiarando il ricorso improcedibile in rito. La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione dell’esito meramente processuale della lite, giustifica la compensazione delle spese tra le parti costituite.
Il Fatto
Un candidato partecipante a una procedura concorsuale per un posto nella Guardia di Finanza impugnava il giudizio di non idoneità attitudinale formulato dalla Sottocommissione per l’accertamento dell’idoneità, unitamente alle note con cui l’Amministrazione aveva disposto l’accoglimento differito dell’istanza di accesso agli atti del fascicolo personale. Con atto depositato in data 27 febbraio 2026, il ricorrente ha formalizzato la rinuncia al ricorso, dichiarando di non avere più interesse alla definizione del giudizio nel merito, senza tuttavia osservare le formalità di notifica previste dal codice del processo amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la rinuncia depositata dalla parte ricorrente non risulta notificata alle altre parti costituite almeno dieci giorni prima dell’udienza, in violazione del disposto dell’art. 84, comma 3, c.p.a. Tale carenza formale rende l’atto di rinuncia inidoneo a determinare l’estinzione del giudizio secondo il meccanismo ordinario.
Ciononostante, il TAR ha richiamato il successivo comma 4 dell’art. 84 c.p.a., che consente al giudice di desumere dall’intervento di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso, nonché dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa. L’atto di rinuncia, ancorché irrituale, costituisce espressione inequivoca della volontà della parte ricorrente di non coltivare il giudizio.
In applicazione di tale principio, il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, valorizzando la circostanza che la parte aveva comunque manifestato la propria sopravvenuta mancanza di interesse nell’atto di rinunzia depositato in giudizio.
Quanto alle spese, l’esito della lite in rito, senza una pronuncia nel merito della controversia, ha indotto il Tribunale a disporne la compensazione integrale tra le parti costituite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.