Proprietari e obblighi di rimozione rifiuti tra colpa omissiva e bonifica (Cons. Stato n. 5902 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità da abbandono o deposito incontrollato di rifiuti di cui all’art. 192, comma 3, cod. amb. presuppone che la violazione sia imputabile al proprietario o al titolare di diritti reali o personali di godimento a titolo di dolo o colpa, non essendo sufficiente la sola qualità di titolare del fondo. La responsabilità da inquinamento, disciplinata dal Titolo V della Parte IV del codice dell’ambiente, è istituto distinto: il proprietario incolpevole non risponde della contaminazione per il solo fatto di rivestire tale qualità, essendo tenuto alle sole misure di prevenzione e alla segnalazione. Ne consegue che gli obblighi di decorticazione del suolo, se qualificabili come rimozione di rifiuti, sono legittimi in presenza di colpa del proprietario; se invece integrano una vera e propria bonifica, richiedono i presupposti dell’art. 244 cod. amb. e non possono essere imposti al proprietario non responsabile della contaminazione.
Il Fatto
La vicenda riguarda un complesso edilizio nel quale, fino ai primi anni ’90, ha operato una conceria, la cui attività ha lasciato rifiuti solidi e liquidi e un impianto di depurazione in stato di abbandono. L’area interessata insiste su tre particelle: la n. 9, acquistata all’esito di una procedura fallimentare, e le particelle nn. 125 e 280, rimaste in capo a più comproprietari e, per una quota, alla curatela fallimentare.
Nel 2019 il Comune ha adottato due ordinanze con cui ha imposto a vari soggetti, tra cui gli attuali appellanti in qualità di comproprietari, una serie di adempimenti: rimozione dei rifiuti, smaltimento dei liquami, decorticazione del suolo, redazione di un piano di indagine preliminare. Il TAR Toscana ha respinto il ricorso proposto avverso l’ordinanza n. 33/2019, ritenendo i proprietari tenuti agli obblighi riferibili alle proprie particelle. Gli appellanti hanno contestato la sussistenza di qualsiasi responsabilità, nonché la competenza a ordinare la decorticazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione, già affermata in una recente pronuncia della stessa Sezione, tra responsabilità da inquinamento e responsabilità da abbandono di rifiuti. Il legislatore vieta espressamente di estendere la disciplina della bonifica all’abbandono dei rifiuti, salvo il caso in cui, dopo la rimozione, si accerti il superamento delle soglie di attenzione.
Quanto all’art. 192 cod. amb., la responsabilità si estende al proprietario solo se la violazione del divieto gli sia imputabile a titolo di dolo o colpa. La giurisprudenza ne ha tratto il principio per cui grava sul proprietario una responsabilità da omessa custodia, derivante dalla mancata adozione delle cautele che l’ordinaria diligenza suggerisce per prevenire abbandoni sul fondo. L’omissione dei doverosi controlli equivale alla violazione del divieto.
Diversamente, la responsabilità da inquinamento è integrata dall’aver provocato o contribuito a provocare la contaminazione oltre le CSC. Il proprietario incolpevole è tenuto alle sole misure di prevenzione e alla segnalazione, mentre la riparazione del danno ambientale grava esclusivamente sul responsabile. Non è configurabile alcuna responsabilità per il solo fatto di rivestire la qualità di proprietario, ove non si dimostri l’apporto causale.
Nel caso concreto, il Collegio ritiene esistente una colpa per omissione: i comproprietari, su un fondo ove era stata esercitata un’attività potenzialmente inquinante, avrebbero dovuto vigilare sulla reale condizione del bene e segnalare lo stato di inquinamento. Il provvedimento impugnato motiva ampiamente su tale omissione, che prescinde dall’esito del giudizio penale richiamato.
Il secondo motivo è invece in parte fondato. La decorticazione, se intesa come rimozione dei rifiuti, rientra nell’art. 192 cod. amb. ed è legittima; se intesa come bonifica del terreno, richiede l’applicazione della disciplina specifica e non è imponibile ai proprietari non responsabili dell’inquinamento. Su questo punto sussiste un difetto di istruttoria e una contraddittorietà dell’ordinanza. L’appello è pertanto accolto nei soli limiti delle lett. c) e d), con salvezza della riedizione del potere.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.