Prevalenza del piano paesaggistico sul piano casa regionale (Cons. Stato n. 5903 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella disciplina delle trasformazioni del territorio la tutela del paesaggio assume valore prevalente e costituisce limite inderogabile per gli altri interessi pubblici e per la stessa potestà legislativa regionale. Il Piano urbanistico territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici prevale gerarchicamente sugli strumenti di pianificazione urbanistica e sulle leggi regionali di settore, secondo il modello dell’art. 145, comma 3, d.lgs. n. 42/2004. Ne consegue che il legislatore regionale non può adottare norme che deroghino alle prescrizioni di tutela paesaggistica in senso stretto, con la conseguenza che è legittimo il parere vincolante della Soprintendenza reso a tutela dei valori del P.U.T., anche in presenza di una legge regionale sul piano casa che consenta interventi più ampi.
Il Fatto
La proprietaria di un fabbricato rurale sito in zona di tutela agricola e di tutela degli insediamenti antichi sparsi, disciplinata dal P.U.T. dell’Area Sorrentino-Amalfitana, ha chiesto l’autorizzazione paesaggistica per restauro, risanamento e adeguamento funzionale dell’immobile.
Dopo un sopralluogo con parere comunale favorevole, la Soprintendenza ha espresso parere contrario ai sensi dell’art. 146, comma 5, d.lgs. n. 42/2004; il Comune ha quindi adottato il diniego. Il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, ha respinto il ricorso, ritenendo il P.U.T. dotato di specifica valenza paesaggistica e le censure volte a un inammissibile sindacato sostitutivo. Proposto appello, la proprietaria ha dedotto l’incompetenza della Soprintendenza e la qualificazione dell’intervento come ristrutturazione edilizia ammessa dalla legge regionale sul piano casa.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato esamina congiuntamente i due motivi, per connessione. Preliminarmente ricostruisce il rapporto tra la l.r. Campania n. 19/2009 sul piano casa e la l.r. n. 35/1987 istitutiva del P.U.T. Il P.U.T., per la zona territoriale 3, richiama le regole della zona 1b, ammettendo solo restauro conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria, demolizione delle superfetazioni e adeguamento funzionale una tantum degli alloggi.
Quanto alla competenza, il Collegio richiama la giurisprudenza costituzionale sul principio di prevalenza gerarchica del piano paesaggistico su tutti gli altri strumenti di pianificazione. Il P.U.T. comprende gli aspetti di trasformazione del territorio e prevale sugli aspetti propriamente urbanistici; esso formula direttive vincolanti cui i Comuni devono uniformarsi. Ne deriva la piena legittimità dell’intervento dell’organo statale preposto alla tutela dei beni ambientali, non essendo configurabile una separazione tra sfera edilizia comunale e tutela del paesaggio.
Sul secondo motivo, il dato testuale della l.r. n. 35/1987 esclude le opere prospettate, di natura non conservativa, risultando ultronea ogni valutazione sulle consistenze residue e sulla riconducibilità alla demolizione e ricostruzione. Non è ipotizzabile un’abrogazione dei limiti del P.U.T. da parte della legge sul piano casa, stante la natura speciale della disciplina paesaggistica. L’art. 12-bis, commi 3 e 4, l.r. n. 19/2009 è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale n. 261/2021, per contrasto con l’art. 145, comma 3, d.lgs. n. 42/2004.
Nemmeno rileva l’art. 7, comma 8-bis, l.r. n. 19/2009, che disciplina il recupero di edifici diruti e ruderi: la disposizione è speciale e riferita alle aree urbane degradate, categoria in cui l’area in esame non rientra. I motivi sono quindi respinti. La conservazione ambientale e paesaggistica spetta, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., alla cura esclusiva dello Stato, e la tutela paesaggistica costituisce limite inderogabile alla disciplina regionale. Le spese di giudizio sono compensate per eccezionali ragioni.
Nota della Redazione
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