Obbligo di sicurezza e movimentazione manuale dei carichi nel rapporto militare (TAR Campania n. 1946 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di sicurezza posto dall’art. 2087 c.c. grava sul datore di lavoro anche quando l’attività sia prestata in ambito militare, poiché le norme speciali sul rapporto di impiego pubblico non derogano alla norma generale di chiusura. Nel giudizio risarcitorio il lavoratore deve provare l’esistenza dell’obbligazione, il danno e il nesso causale, mentre sull’Amministrazione incombe l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a evitare l’evento. In tema di movimentazione manuale dei carichi, le clausole di compatibilità con le esigenze operative non esonerano l’Amministrazione dal provare la dettagliata valutazione del rischio, la formazione specifica e l’apprestamento degli ausili meccanici. Il nesso causale è accertato secondo il criterio del più probabile che non, con esclusione delle patologie preesistenti non riconducibili all’evento.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente del Ministero della Difesa, agisce per il risarcimento dei danni patrimoniali, biologici e morali conseguenti a un infortunio occorso durante una missione internazionale all’estero. Mentre attendeva, insieme ai colleghi, alle operazioni di caricamento manuale di materiali, avvertiva un improvviso e intenso dolore alla schiena che gli impediva di proseguire l’attività. La sintomatologia persistente comportava il rimpatrio anticipato e, all’esito degli accertamenti, la diagnosi di trauma distrattivo del rachide lombosacrale con ernia discale, plurimi periodi di convalescenza e cure riabilitative.

La patologia veniva riconosciuta dipendente da causa di servizio e ascritta a categoria. L’infortunio era denunciato alla compagnia assicuratrice con cui l’Amministrazione aveva stipulato una polizza per il personale impiegato nelle missioni all’estero, ma la richiesta di indennizzo veniva respinta. Esperite infruttuosamente le diffide, il ricorrente adisce il giudice amministrativo chiedendo accertare la responsabilità datoriale e condannare il Ministero al risarcimento.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio esamina la domanda del Ministero di essere manlevato dalla compagnia assicuratrice. La giurisprudenza amministrativa richiamata è costante nel ritenere che la domanda di manleva sia estranea alla giurisdizione amministrativa, perché investe la validità e la portata di un rapporto prettamente privatistico. La connessione tra azioni non deroga alle regole sulla giurisdizione, che resta soggetta al principio di inderogabilità. La domanda è pertanto dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione.

Nel merito il Collegio muove dall’art. 2087 c.c., norma generale di chiusura applicabile anche ai danni patiti dai militari. Da essa deriva una responsabilità di natura contrattuale, con un riparto di oneri probatori preciso: al lavoratore spetta allegare l’obbligazione, il danno e il nesso causale; al datore di lavoro provare di aver adempiuto integralmente all’obbligo di sicurezza.

Il Collegio accerta l’applicabilità del d.lgs. n. 81/2008, espressamente richiamato dal codice dell’ordinamento militare. Le clausole di compatibilità con le esigenze operative non consentono all’Amministrazione di sottrarsi agli obblighi antinfortunistici senza dimostrarne l’incompatibilità. Nella specie l’Amministrazione non ha provato la valutazione del rischio da movimentazione manuale in missione, la formazione specifica del personale, né la predisposizione di ausili per il sollevamento dei carichi. La natura non continuativa dell’attività e l’idoneità fisica del militare non superano tali carenze.

Quanto al nesso causale, il verificatore lo ha riconosciuto secondo il criterio del più probabile che non, ma solo rispetto al trauma distrattivo del rachide lombare, escludendo ogni correlazione tra l’evento e lo sviluppo dell’ernia, ritenuta patologia discale preesistente. Il Collegio condivide tali conclusioni medico-legali e accerta la responsabilità ministeriale nei limiti del solo trauma distrattivo.

Resta da quantificare il danno da inabilità temporanea, che il verificatore aveva omesso di valutare. Il Collegio dispone quindi l’integrazione della verificazione, con contraddittorio tra le parti, riservando all’esito la decisione sulla domanda risarcitoria, sulle spese di lite e su quelle della verificazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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