La proroga delle concessioni demaniali marittime al 2033 è superata dalla normativa sopravvenuta e dall’acquiescenza del concessionario (TAR Puglia n. 660 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le sopravvenienze normative che disciplinano la durata delle concessioni demaniali marittime, come il d.l. n. 131/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 166/2024, operano direttamente sul rapporto concessorio, senza necessità di intermediazione amministrativa, con la conseguenza che gli atti adottati dagli enti locali hanno natura meramente ricognitiva. La mancata impugnazione della delibera con cui l’amministrazione recepisce la nuova scadenza, fissata al 30 settembre 2027, integrante una sostanziale innovazione del rapporto, determina acquiescenza e conseguente improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso avverso i precedenti atti di proroga, che abbiano subordinato l’efficacia della concessione alla condizione risolutiva del sopravvenire di normative contrarie.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di due concessioni demaniali marittime nel Comune di Palagiano, impugnava le determinazioni dirigenziali del 30 dicembre 2020 e i successivi addendum del 24 maggio 2021, con cui l’amministrazione aveva disposto la proroga dei titoli al 31 dicembre 2033, ai sensi dell’art. 1, commi 682 e seguenti, della legge n. 145/2018. L’efficacia della proroga era stata subordinata a una clausola risolutiva, collegata all’eventuale introduzione di normative contrarie o al sopraggiungere di orientamenti giurisprudenziali, in particolare del Consiglio di Stato, difformi dalla sentenza del TAR Lecce n. 1322/2020. Il concessionario contestava la legittimità di tale condizione, chiedendo la declaratoria del diritto a una proroga ex lege senza limitazioni.

Nel corso del giudizio, il Comune adottava una deliberazione di Giunta, con la quale prendeva atto della nuova disciplina introdotta dal d.l. n. 131/2024, convertito dalla legge n. 166/2024, che ha prolungato l’efficacia delle concessioni in essere fino al 30 settembre 2027, in funzione dell’ordinata programmazione delle procedure di affidamento. Tale deliberazione non veniva impugnata dal ricorrente.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, Sezione di Lecce, ha preliminarmente rilevato che la deliberazione comunale, non impugnata, ha sostanzialmente innovato il rapporto concessorio, ridefinendone il termine di efficacia alla luce della normativa sopravvenuta. La mancata impugnazione di tale atto determina acquiescenza, con conseguente carenza di interesse alla decisione del ricorso originario e dei motivi aggiunti, che risultano pertanto improcedibili.

In ogni caso, il Collegio ha osservato che le sopravvenienze normative intervenute in materia, unitamente ai più recenti arresti giurisprudenziali, hanno definitivamente espunto dall’ordinamento la possibilità di conseguire la proroga automatica del titolo concessorio sino al 31 dicembre 2033.

La Corte ha, infine, evidenziato l’infondatezza delle censure proposte, richiamando il proprio precedente secondo cui la materia delle concessioni demaniali marittime è stata disciplinata da leggi-provvedimento che conformano direttamente i rapporti in essere, senza richiedere l’intermediazione dell’attività amministrativa, con la conseguenza che gli atti degli enti locali hanno natura meramente ricognitiva e non possono che registrare il mutato quadro normativo. La clausola risolutiva contenuta nei provvedimenti impugnati, pertanto, non faceva che recepire tale caratteristica dei rapporti di durata, destinati a essere superati da eventuali modifiche legislative.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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