L’ottemperanza al decreto ingiuntivo esecutivo e gli interessi sulle spese liquidate (TAR Molise n. 120 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ. ha valore di cosa giudicata ai fini dell’azione di ottemperanza, rientrando nell’ambito di applicazione dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che assimila alle sentenze passate in giudicato gli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario. Nel giudizio di ottemperanza, la domanda di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione può essere accolta nei soli limiti di cui all’art. 112, comma 3, cod. proc. amm.: sono dovuti gli interessi legali sulle somme liquidate a titolo di spese processuali, a far data dal passaggio in giudicato del titolo, atteso che la sorte capitale è già assistita dagli interessi riconosciuti dal giudice civile e la rivalutazione monetaria non è riconoscibile per i debiti di valuta in assenza di prova del maggior danno. La domanda risarcitoria per la mancata esecuzione del giudicato è inammissibile per genericità se la parte non allega né quantifica i danni subiti.
Il Fatto
La società creditrice chiedeva l’ottemperanza al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale Ordinario di Campobasso nei confronti dell’Unione dei Comuni Medio Sannio, dichiarato esecutivo e notificato. L’Amministrazione non provvedeva al pagamento delle somme dovute, nonostante l’atto di precetto e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
La ricorrente domandava la condanna dell’ente all’integrale esecuzione del titolo, la nomina di un commissario ad acta, la penalità di mora, la condanna alla rivalutazione e agli interessi maturati dopo il passaggio in giudicato, e il risarcimento dei danni per la mancata esecuzione.
La Motivazione della Corte
Il TAR dichiara il ricorso ammissibile, affermando che il decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo è equiparato alla sentenza passata in giudicato e, pertanto, è azionabile con il giudizio di ottemperanza. Nel merito, il ricorso è fondato, non avendo l’Amministrazione fornito prova dell’integrale adempimento.
Il Collegio ordina all’ente di provvedere al pagamento dell’intera somma dovuta nel termine di 90 giorni e nomina sin da subito il Prefetto di Campobasso quale commissario ad acta, che si attiverà su istanza della creditrice in caso di perdurante inadempimento. Non ravvisa, invece, i presupposti per la condanna alla penalità di mora, salva diversa valutazione in caso di mancata collaborazione dell’Amministrazione.
Quanto alla domanda ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm., la Corte distingue: la sorte capitale è già assistita dagli interessi riconosciuti dal giudice civile, quindi non è dovuta un’ulteriore condanna. Sono invece riconosciuti gli interessi legali sulle somme liquidate dal giudice civile a titolo di spese processuali, ma solo a far data dal passaggio in giudicato del titolo, in applicazione dell’art. 112, comma 3, cod. proc. amm. e della giurisprudenza citata.
La domanda risarcitoria per la mancata esecuzione del giudicato è, invece, respinta per genericità: la parte non ha specificato né quantificato i danni, come richiesto dall’art. 2697 cod. civ. La rivalutazione monetaria non è riconoscibile per i debiti di valuta, salva la prova di un danno maggiore rispetto a quello coperto dagli interessi legali.
Il TAR accoglie il ricorso nei sensi indicati, ordina l’esecuzione del decreto ingiuntivo e degli interessi legali sulle spese, nomina il commissario ad acta e condanna l’ente alle spese di lite, distratte in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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