Verifica sostanziale titoli esteri per abilitazione sostegno (TAR Lazio n. 10435 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento dei titoli di abilitazione all’insegnamento conseguiti in uno Stato membro dell’Unione europea, il Ministero non è tenuto a un indiscriminato e acritico riconoscimento dei titoli formativi, ma deve valutare le domande ai sensi delle disposizioni del TFUE, anche in assenza delle garanzie e dei requisiti di cui alla dir. 2005/36/CE. È necessaria una verifica in concreto delle competenze professionali comunque acquisite nel Paese d’origine dal richiedente e della loro idoneità all’accesso alla “professione regolamentata” in quello di destinazione. Il diniego di riconoscimento non può fondarsi esclusivamente sulla mancata allegazione dell’attestazione di competenza dell’autorità estera, dovendo l’amministrazione compiere una valutazione comparativa delle conoscenze e qualifiche attestate dal titolo straniero rispetto a quelle richieste dalle disposizioni nazionali.

Il Fatto

La ricorrente, docente in possesso di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Romania, impugnava il decreto del Ministero dell’istruzione del 5 maggio 2022 con cui era stata rigettata la sua istanza di riconoscimento della qualifica professionale per l’insegnamento del sostegno, ai sensi dell’art. 16 d.lgs. n. 206/2007. Il diniego era basato sulla mancata allegazione dell’attestazione di competenza dell’autorità estera. Il ricorso, inizialmente proposto come straordinario al Presidente della Repubblica, era stato trasposto in sede giurisdizionale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato congiuntamente tutte le censure, ritenendole fondate, richiamando i principi espressi dall’Adunanza plenaria n. 19 del 2022, secondo cui non è possibile un riconoscimento acritico dei titoli conseguiti all’estero, ma il Ministero è tenuto a valutare le domande in vista di un eventuale riconoscimento della formazione, anche in assenza dei requisiti della direttiva.

Con maggiore precisione, il Giudice ha richiamato l’Adunanza plenaria n. 18 del 2022, che impone una verifica in concreto delle competenze professionali acquisite nel Paese d’origine. Solo all’esito di un esame comparativo che accerti la corrispondenza tra le conoscenze attestate dal titolo estero e quelle richieste dalle disposizioni nazionali, lo Stato ospitante è tenuto al riconoscimento; in caso contrario, può pretendere che l’interessato dimostri di aver maturato le conoscenze mancanti, anche tramite misure di compensazione.

Nel caso di specie, tale valutazione è stata radicalmente omessa: l’amministrazione ha rigettato l’istanza sulla sola base del dato formale della mancata allegazione dell’attestazione dell’autorità estera, senza verificare se le conoscenze acquisite potessero giustificare un’equipollenza o necessitassero di integrazioni. Il giudice non può provvedere a tale accertamento, che rimane di competenza dell’amministrazione.

Conseguentemente, il ricorso è stato accolto nei limiti di cui in motivazione, con annullamento del decreto impugnato e rimessione dell’affare all’amministrazione per le sue ulteriori determinazioni. Le spese sono state compensate, considerata la peculiarità della vicenda, essendo il provvedimento impugnato anteriore alle pronunce dell’Adunanza plenaria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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