Proroga contratto servizio energia solo con nuove prestazioni concordate (Cons. Stato n. 4353 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La proroga contrattuale prevista dall’art. 6, comma 2, lett. b), all. II, d.lgs. n. 115/2008 ha natura eccezionale e va interpretata in modo stretto. Essa presuppone che le parti concordino, nel corso della vigenza del contratto servizio energia, l’esecuzione di nuove e ulteriori prestazioni di efficientamento energetico: l’estensione temporale del rapporto è conseguenza necessitata di tale accordo, non un’opzione autonoma. Una proposta formulata in limine alla scadenza non integra il presupposto normativo. Ne consegue l’illegittimità del provvedimento di rinegoziazione con proroga adottato quando la relativa iniziativa sia maturata a ridosso della scadenza. La deroga agli obblighi di convenzionamento centralizzato non è giustificata dalla sola maggior convenienza dell’affidamento alternativo, occorrendo comunque il ricorso a una centrale di committenza o a una procedura a evidenza pubblica.

Il Fatto

La società ricorrente è aggiudicataria della convenzione Consip per il servizio integrato energia nel lotto relativo a Sicilia e Calabria. La Regione, dopo una richiesta preliminare di fornitura alla nuova aggiudicataria, accoglieva la proposta di un’altra società, precedente titolare della convenzione e affidataria del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti della sede consiliare, disponendo la rinegoziazione con proroga per sei anni del contratto in essere.

La ricorrente impugnava gli atti, deducendo l’illegittimità della proroga in luogo dell’adesione alla nuova convenzione e l’insussistenza dei presupposti della rinegoziazione. Il TAR Calabria accoglieva il ricorso, annullava il provvedimento e dichiarava l’inefficacia del contratto. Avverso la sentenza proponeva appello la società affidataria, cui aderiva la Regione con appello incidentale; resisteva la ricorrente vittoriosa in primo grado.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge anzitutto la censura di tardività del ricorso di primo grado. Richiamato l’art. 120, comma 2, cod. proc. amm., la Sezione osserva che il termine decorre dalla comunicazione dell’aggiudicazione, non dalla pubblicazione della determinazione sul bollettino regionale, che non può surrogare la regola della comunicazione. Nemmeno rileva la nota regionale con cui si manifestava interesse a ricevere una proposta, atto di carattere meramente preliminare ed esplorativo, privo di lesività e non bisognevole di autonoma impugnazione.

Passando agli obblighi di acquisto centralizzato, la Corte ricostruisce il quadro normativo: l’art. 1, comma 449, l. n. 296/2006, l’art. 1, comma 7, d.l. n. 95/2012 e l’art. 9, comma 3, d.l. n. 66/2014, attuato dal d.P.C.M. 11 luglio 2018, che include la categoria “manutenzione immobili e impianti”. Le regioni sono dunque tenute al convenzionamento per le categorie energetiche e per la manutenzione di immobili e impianti. Il raffronto quali-quantitativo tra le prestazioni oggetto di affidamento e il perimetro di tali obblighi conferma che la gran parte dei servizi vi rientra; le attività ulteriori hanno carattere essenzialmente ausiliario o ancillare e non valgono a legittimare una deroga, pena la facile eludibilità degli obblighi.

La Sezione esclude poi che la sola maggior convenienza della proposta comparativa basti a giustificare l’affidamento alternativo: la deroga ammessa dall’art. 1, comma 7, cit. presuppone il ricorso a una centrale di committenza o a una procedura a evidenza pubblica, ipotesi non riscontrabile nel caso concreto.

Quanto ai presupposti della proroga, la Corte ribadisce la natura eccezionale della disposizione e richiama il proprio orientamento (Cons. Stato n. 2513 del 2024, Cons. Stato n. 6911 del 2020, Cons. Stato n. 3230 del 2018, Cons. Stato n. 3761 del 2019). Le comunicazioni iniziali tra le parti erano generiche e astratte e non integravano alcun accordo sull’esecuzione di nuove prestazioni; le interlocuzioni più dettagliate intervenivano pochi mesi prima della scadenza. La proroga è quindi illegittima.

Infine, respinto il motivo sull’inefficacia del contratto, i giudici confermano la declaratoria, essendo venuto meno il fondamento dell’affidamento e non emergendo elementi ostativi. Le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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