Progressioni verticali, prova orale e onere di prova di resistenza (Cons. Stato n. 4352 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle progressioni verticali disciplinate dall’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, la procedura comparativa riservata ai dipendenti interni può comprendere una prova orale, trattandosi di scelta discrezionale dell’amministrazione idonea ad accertare le competenze professionali e l’idoneità attitudinale richieste dalla posizione da ricoprire. La mancata espressa previsione legislativa del colloquio non ne preclude l’inserimento, ove il regolamento comunale e gli atti indittivi lo consentano. Il candidato che impugna gli esiti della selezione è tenuto a dare la prova, concreta e non astratta, del superamento della prova di resistenza: deve cioè dimostrare che, in caso di accoglimento delle censure, conseguirebbe un collocamento utile in graduatoria. Il giudice amministrativo non può sostituirsi alla Commissione nella valutazione dei titoli, salvo che il giudizio sia manifestamente illogico, travisi i fatti o violi la legge.

Il Fatto

La ricorrente, dipendente di categoria C di un Comune, partecipava a una selezione interna per un posto di categoria D, classificandosi seconda dietro il controinteressato. La graduatoria veniva approvata e la progressione attribuita al primo classificato. La ricorrente impugnava dinanzi al TAR Sardegna gli esiti della selezione, contestando le modalità della prova orale e i punteggi riconosciuti al controinteressato per i titoli e per le performance.

Il TAR, con sentenza non definitiva, respingeva alcune censure e disponeva istruttoria sui punteggi contestati; con successiva sentenza definitiva rigettava il ricorso e i motivi aggiunti. La ricorrente proponeva appello avverso entrambe le pronunce, dolendosi anche della qualificazione dei motivi aggiunti come semplice memoria. Il Comune eccepiva l’inammissibilità del gravame.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge anzitutto le eccezioni di inammissibilità: la sentenza non definitiva non era stata notificata e il termine semestrale scadeva in giorno festivo, con conseguente tempestività della notifica effettuata il giorno successivo. Infondata è anche l’eccezione di violazione dell’art. 101 c.p.a., avendo l’appellante articolato in modo puntuale le critiche alle pronunce impugnate.

Nel merito, la Corte conferma la legittimità della prova orale. Il bando prevedeva un colloquio diretto ad accertare le competenze professionali, la capacità di fornire soluzioni operative e le attitudini del candidato. Richiamando la propria sentenza n. 4790 del 2025, il Collegio ribadisce che nelle progressioni verticali il colloquio costituisce strumento idoneo a verificare le competenze richieste e che la sua mancata previsione legislativa non ne impedisce l’inserimento, quale ragionevole scelta discrezionale dell’amministrazione.

Quanto ai punteggi contestati, il Consiglio di Stato ritiene le censure infondate per difetto di prova di resistenza. Secondo la giurisprudenza richiamata (Cons. Stato n. 7322 del 2024; id. n. 219 del 2023; C.G.A. n. 201 del 2019), il ricorrente deve dimostrare la possibilità concreta di ottenere un collocamento utile in caso di accoglimento. Il TAR ha svolto un giudizio prognostico, verificando che anche l’attribuzione di un punteggio intermedio al controinteressato non avrebbe mutato l’esito.

La Corte esclude inoltre che il giudice di prime cure si sia sostituito all’amministrazione. Il punteggio per le performance è stato calcolato applicando correttamente la tabella del bando mediante media ponderata delle valutazioni triennali; i punteggi per gli incarichi e l’indennità trovano riscontro nei servizi svolti. Le doglianze si risolvono in una richiesta di rivalutazione nel merito delle determinazioni della Commissione, insindacabili se non manifestamente illogiche. Quanto alla laurea non autocertificata, il vizio è meramente formale e sanabile mediante soccorso istruttorio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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