Proroga contratto a termine Consorzio bonifica limitata agli operai avventizi (TAR Sardegna n. 466 del 27.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ambito applicativo della disposizione regionale che consente ai Consorzi di bonifica di prorogare i contratti a tempo determinato del personale va interpretato in senso restrittivo, coerentemente con il quadro comunitario e nazionale che considera il rapporto a tempo indeterminato la forma ordinaria e quello a termine un’ipotesi eccezionale di stretta interpretazione. Il termine “personale” di cui all’art. 34, comma 11, l.r. n. 6/2008 è riferibile ai soli operai avventizi che abbiano prestato attività a tempo determinato per il periodo minimo previsto, e non al personale impiegatizio. La qualificazione delle attività stagionali è demandata al contratto collettivo, che la individua nei soli operai avventizi. Il provvedimento regionale di annullamento adottato nell’esercizio del controllo di legittimità sugli atti consortili rientra nella giurisdizione amministrativa.

Il Fatto

Il Consorzio di bonifica dell’Oristanese, con deliberazione n. 10 del 15 gennaio 2024, prorogava per dodici mesi, ai sensi dell’art. 34, comma 11, l.r. n. 6/2008, il contratto a tempo pieno e determinato di un impiegato di concetto in servizio presso l’area amministrativa. Il lavoratore era stato assunto per selezione pubblica con contratto di dodici mesi, poi prorogato di ulteriori dodici mesi.

La deliberazione veniva trasmessa all’Assessorato regionale per il controllo di legittimità. All’esito del contraddittorio procedimentale, il direttore del servizio adottava la determinazione n. 361 del 28 marzo 2024, che annullava la delibera consortile ritenendo che il rapporto non rientrasse nel campo di applicazione della norma regionale, riferibile ai soli operai avventizi. Il Consorzio impugnava l’atto davanti al giudice amministrativo, chiedendone l’annullamento.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio afferma la propria giurisdizione. La controversia ha ad oggetto l’illegittimità di un provvedimento regionale di annullamento adottato nell’esercizio del potere di controllo preventivo di legittimità sugli atti consortili in materia di assunzioni, ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. c), l.r. n. 6/2008: ambito disciplinato da norme di diritto pubblico e ricompreso nel perimetro della giurisdizione amministrativa.

Nel merito, il ricorso è infondato. Il Collegio muove dal carattere eccezionale del contratto a tempo determinato, richiamando la Direttiva 99/70/CE, il d.lgs. n. 81/2015 e la Cassazione n. 15226/2023, secondo cui il rapporto di lavoro è normalmente a tempo indeterminato e quello a termine resta un’ipotesi eccezionale. Le disposizioni che consentono plurimi contratti a termine o proroghe senza limiti temporali sono dunque di stretta interpretazione.

L’ambito applicativo della norma regionale va determinato alla luce della normativa nazionale, che individua in modo uniforme le ipotesi eccezionali di ricorso al termine, trattandosi di materia riconducibile all'”ordinamento civile” di cui all’art. 117, comma 2, lett. l), Cost. L’art. 19, comma 2, d.lgs. n. 81/2015 sottrae al regime ordinario e al relativo meccanismo sanzionatorio i contratti stipulati per le attività stagionali individuate dai contratti collettivi. Il C.C.N.L. applicabile ai Consorzi di bonifica individua i lavoratori stagionali nei soli operai avventizi (artt. 2 e 122).

Il termine “personale” dell’art. 34, comma 11, l.r. n. 6/2008 è quindi riferibile esclusivamente agli operai avventizi. A conferma depone il successivo comma 11-bis, che richiama il “personale operaio“. Il Collegio esamina anche la tesi alternativa del ricorrente, secondo cui la norma potrebbe applicarsi a tutto il personale che non abbia superato i ventiquattro mesi: l’argomento è comunque non decisivo, perché la fattispecie concreta ne resta esclusa, avendo il lavoratore già stipulato contratti a termine per una durata complessiva di ventiquattro mesi.

Quanto alla dedotta contraddittorietà rispetto alla delibera n. 33/2024, il Collegio rileva che essa riguarda operai stagionali, come chiarito dal Consorzio stesso. Il provvedimento impugnato è inoltre plurimotivato, e la correttezza della motivazione principale esime il giudice dall’esame delle ulteriori censure. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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