Prova presuntiva dell’epoca di costruzione e condono edilizio (C.G.A.R.S. n. 1020 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’onere della prova circa la preesistenza di un’opera a una data determinata grava sul proprietario, ma può essere assolto anche mediante presunzioni semplici dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c.. Non è necessaria la certezza assoluta: è sufficiente un grado di probabilità superiore a quello della tesi opposta, purché il nesso logico tra fatto noto e fatto da provare sia verificato secondo canoni di probabilità e regole di esperienza. Ove siffatte presunzioni convergano, il giudice può ritenere il manufatto anteriore al vincolo e si produce l’inversione dell’onere della prova sull’epoca di realizzazione. Il Comune resta onerato di dimostrare, con ulteriori elementi istruttori, eventualmente la posteriorità dell’opera.

Il Fatto

Gli appellanti avevano acquistato nel 1986 un immobile sito nel territorio comunale, realizzato in assenza di titolo edilizio nel 1976, entro i 150 metri dalla battigia. In data 26 marzo 1985 la dante causa aveva presentato domanda di condono edilizio ai sensi della l. reg. n. 37/1985. A distanza di oltre trent’anni, il Comune ha dapprima preannunciato e poi opposto il diniego di sanatoria, ritenendo l’epoca di costruzione successiva al termine del 31 dicembre 1976.

Il TAR Sicilia respingeva il ricorso, valorizzando le dichiarazioni contenute nella domanda e ritenendo che il fotogramma aereo del 1977 non dimostrasse l’esistenza del fabbricato entro il termine. Gli istanti propongono appello, deducendo violazione dell’art. 15, lett. a), l. reg. n. 78/1976 e difetto istruttorio sulla prova dell’epoca di realizzazione. L’Amministrazione non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. muove dal principio consolidato, richiamato dalla sent. n. 661/2025 dello stesso Consiglio, secondo cui la prova della preesistenza deve fondarsi su documentazione certa e univoca, ma può essere offerta anche mediante presunzioni munite dei caratteri dell’art. 2729 c.c. La gravità impone un alto grado di attendibilità; la concordanza esige che più indizi convergano sulla medesima conclusione.

Nel caso concreto, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, gli appellanti hanno fornito più che un valido principio di prova. Si tratta di aerofotogrammetrie e fotografie che, sebbene non tutte riferibili a epoca anteriore al dicembre 1976, sono comunque attribuibili a un tempo prossimo e in ogni caso precedente al 1980, data assunta a fondamento del diniego comunale.

La Corte rileva che la dichiarazione di soggetti terzi sulla quale si è basata l’Amministrazione non è assistita da alcuna garanzia di veridicità, e che l’eventuale responsabilità dei dichiaranti non è oggetto del giudizio. Gli elementi raccolti, pertanto, sono idonei a costituire presunzioni che consentono di dedurre la verosimile esistenza del fabbricato alla data di apposizione del vincolo ex art. 15, comma 1, lett. a), l. reg. n. 78/1976.

Da ciò deriva l’inversione dell’onere della prova sull’epoca di realizzazione: il manufatto deve considerarsi realizzato anteriormente alla legge regionale, salvo che il Comune disponga di ulteriori elementi istruttori idonei a dimostrarne la posteriorità.

L’appello è quindi accolto, senza necessità di esame degli ulteriori motivi, con riforma della sentenza e accoglimento del ricorso di primo grado quanto al provvedimento di diniego, non avendo gli altri atti valore provvedimentale. Fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, le spese del doppio grado sono compensate, ferma la refusione dei contributi unificati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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