Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina commissario ad acta (TAR Sicilia n. 457 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza proposto davanti al giudice amministrativo per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario è ammissibile quando il titolo sia passato in giudicato e sia decorso inutilmente il termine dilatorio di sessanta giorni dalla notifica del titolo medesimo, richiesto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Accertati tali presupposti ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., il giudice ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni e, per l’ipotesi di inerzia, nomina commissario ad acta il dirigente preposto all’ufficio ministeriale competente, con facoltà di delega e senza compenso. La disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge medesima, è applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

Il Fatto

I ricorrenti, docenti, hanno agito davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, Sezione Lavoro, con la quale era stato loro riconosciuto il diritto al beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per importi complessivi variabili tra € 2.500,00 e € 3.000,00, oltre interessi dal dovuto al saldo, con condanna dell’amministrazione al pagamento.

Il titolo esecutivo non era stato spontaneamente eseguito dal Ministero intimato, sicché i ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza, deducendo il passaggio in giudicato della sentenza e l’inutile decorso del termine di legge dalla notifica del titolo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato agli atti del giudizio, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, della quale era stata fornita prova.

Accertati tali presupposti, il ricorso è stato accolto e l’amministrazione è stata condannata a provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.

Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, il Tribunale ha nominato commissario ad acta, su sollecitazione della parte interessata, il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, nell’ulteriore termine di sessanta giorni e senza compenso. Il Collegio ha richiamato, sul punto, la disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ritenendola applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo a plurimi precedenti di merito amministrativo.

Il Tribunale ha inoltre precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, che il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura telematica P.A.T. con l’apposito modulo, e che ogni ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza costituisce ipotesi foriera di responsabilità amministrativa. Le spese di lite, liquidate in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, con riguardo analogico ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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