Proroga covid non si applica alle concessioni demaniali per esercizi commerciali (TAR Toscana n. 1313 del 13.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La proroga ex lege delle concessioni demaniali marittime disposta dall’art. 199, comma 3, lett. b), del D.L. n. 34/2020 è circoscritta alle concessioni inerenti alle operazioni e ai servizi portuali, nonché a quelle per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto ai passeggeri. Restano escluse le concessioni aventi ad oggetto la gestione di un esercizio commerciale, prive di collegamento con il ciclo del lavoro portuale e del trasporto marittimo. L’ordinanza di sgombero adottata per la scadenza del titolo e per la morosità del concessionario è legittima. La successiva regolarizzazione dei canoni e l’istanza di rinnovo tardiva non incidono sulla legittimità del provvedimento, perché intervenute dopo la scadenza del titolo e dopo l’adozione dell’atto. Il ritardo nel pagamento integra comunque la decadenza ex art. 47, lett. d), cod. navigazione.

Il Fatto

La titolare di un esercizio commerciale situato in area demaniale marittima chiedeva l’annullamento del diniego opposto dall’Autorità di Sistema Portuale alla propria istanza di autotutela. L’istanza mirava al ritiro dell’ingiunzione di sgombero emanata nel giugno 2022, con la quale l’Amministrazione aveva intimato il rilascio dei locali.

Il provvedimento di sgombero si fondava sulla scadenza della concessione al 31 dicembre 2021, non seguita da alcuna domanda di rinnovo, e sulla perdurante morosità nel pagamento dei canoni, con avvio delle azioni di recupero. La ricorrente deduceva eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, sostenendo l’applicabilità della proroga covid e l’avvenuto pagamento dei canoni. L’Amministrazione eccepiva l’irricevibilità del ricorso per natura meramente confermativa del diniego e l’inammissibilità per carenza di interesse. Il Tribunale, respinta l’istanza cautelare, ha trattenuto la causa in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha ritenuto di poter prescindere dalle eccezioni preliminari, stante la manifesta infondatezza dell’unica censura proposta. Il percorso argomentativo si concentra quindi sull’ambito applicativo della proroga invocata dalla ricorrente.

La concessione era pervenuta alla naturale scadenza il 31 dicembre 2021 senza che fosse stata presentata alcuna istanza di rinnovo. In presenza della perdurante occupazione dei locali e dell’assenza di pagamenti, l’Amministrazione aveva adottato l’ordinanza di sgombero. Solo oltre nove mesi dopo, e nel perdurare dell’attività commerciale, la ricorrente aveva presentato l’istanza di autotutela fondata sull’asserita applicabilità dell’art. 199 del D.L. n. 34/2020.

Il Collegio ha ritenuto dirimente il dato testuale. La disposizione richiamata è inserita in un articolo dedicato alle disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi e circoscrive la proroga alle concessioni rilasciate ai sensi dell’art. 36 cod. navigazione e dell’art. 18 della legge n. 84/1994, nonché a quelle per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto ai passeggeri. Il beneficio opera quindi solo per le concessioni inerenti alle attività portuali o ai servizi connessi.

Il Tribunale ha precisato che, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 84/1994, sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito e il movimento delle merci nell’ambito portuale, mentre i servizi portuali consistono in prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni. La proroga riguarda dunque le concessioni collegate, anche indirettamente, a tali attività, comprese quelle assentite ex art. 36 cod. navigazione a soggetti autorizzati per conto terzi o concessionari di servizi tecnico nautici.

La concessione per la gestione di un esercizio commerciale non è riconducibile a tale perimetro né alle concessioni per stazioni marittime, che costituiscono servizio di interesse generale da affidare con procedura a evidenza pubblica ai sensi dell’art. 6, comma 4, lett. c), della legge n. 84/1994. L’ordinanza di sgombero è stata quindi ritenuta legittima, sussistendo la cessazione del titolo e la morosità al momento della determinazione. Irrilevanti l’istanza di rinnovo tardiva e la regolarizzazione dei canoni, avvenuta nel 2022 e dopo i solleciti e il provvedimento di rilascio. Il ritardo integra comunque la decadenza ex art. 47, lett. d), cod. navigazione. Il ricorso è stato respinto, con condanna della ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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