Diniego rinnovo porto d’armi fondato su buona condotta non pericolosità sociale (TAR Toscana n. 1312 del 13.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di rinnovo del porto d’armi si fonda su un giudizio prognostico di affidabilità e di buona condotta, non su un accertamento di pericolosità sociale. I poteri discrezionali attribuiti al Prefetto dagli artt. 39 e 43 R.D. n. 773/1931 non hanno natura sanzionatoria e mirano a prevenire i sinistri, anche involontari, derivanti dalla disponibilità di armi. La conflittualità familiare o condominiale accertata e la pendenza di querele e cause civili giustificano il diniego, essendo la situazione complessiva di litigiosità incompatibile con la buona condotta richiesta. I provvedimenti in materia di armi, avendo natura cautelare, sono esclusi dall’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, essendo l’urgenza in re ipsa.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio con cui è stato respinto il ricorso gerarchico avverso il diniego di rinnovo del porto d’armi uso caccia, emesso dal Questore di Siena, unitamente al provvedimento presupposto e agli atti connessi.

Il diniego si fondava su un episodio di aggressione avvenuto alcuni anni prima nei confronti del fratello e della cognata, con i quali il ricorrente e la moglie convivevano nella stessa palazzina. Il ricorrente sosteneva l’erroneità della valutazione, trattandosi di episodio isolato e risalente, superato dalla ritrovata concordia familiare e dalla remissione delle querele e dei contenziosi civili. L’Amministrazione resistente ha chiesto il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge il ricorso e chiarisce un passaggio qualificatorio decisivo. I provvedimenti impugnati si fondano sulla mancanza della buona condotta e non sulla pericolosità del ricorrente. Il giudizio prognostico dell’Amministrazione ha considerato le condotte materiali poste in essere e la situazione di litigiosità esistente, escludendo così la dedotta carenza di istruttoria.

È lo stesso ricorrente a confermare la conflittualità con il nucleo familiare del fratello e della cognata, aggravata dalla convivenza nel medesimo stabile. L’alterco risulta provato dai certificati del pronto soccorso rilasciati subito dopo, che attestano le lesioni cagionate a entrambe le vittime. Su questa base il Collegio richiama la propria giurisprudenza in fattispecie analoghe, secondo cui è legittimo il divieto di detenzione di armi in presenza di conflittualità condominiali o di comportamenti minacciosi e violenti (TAR Toscana, sez. II, n. 254 del 2020; TAR Toscana, sez. II, n. 354 del 2019; TAR Toscana, sez. II, n. 221 del 2020; TAR Toscana n. 1066 del 2023).

Il Tribunale ribadisce che i poteri discrezionali previsti dagli artt. 39 e 43 R.D. n. 773/1931 non hanno natura sanzionatoria né implicano un giudizio di illiceità sui comportamenti dell’interessato; essi mirano a prevenire i sinistri, anche non intenzionali, derivanti dall’uso inappropriato delle armi (Cons. Stato, Sez. III, n. 3763 del 2014). Il giudizio del Prefetto è un giudizio prognostico sull’affidabilità del soggetto e sull’assenza di rischio di abusi, per certi versi più stringente della valutazione di pericolosità sociale, potendo fondarsi anche su situazioni prive di condanne penali ma non ascrivibili a buona condotta (Cons. Stato, Sez. III, n. 1843 del 2019).

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, il Collegio ricorda che i provvedimenti in materia di armi, in quanto di natura cautelare, sono esclusi dall’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, essendo l’urgenza in re ipsa (TAR Campania, Napoli, Sez. V, n. 3503 del 2023; Cons. Stato, Sez. III, n. 2469 del 2023). La correttezza della valutazione amministrativa è quindi confermata, con condanna del ricorrente alle spese liquidate in euro 2.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *