Carta docente e ottemperanza al giudicato: penalità di mora esclusa (TAR Calabria n. 1277 del 29.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato che accerta il diritto del docente al beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di eseguire la pronuncia nel termine di sessanta giorni e nomina sin d’ora il Commissario ad acta per il caso di protratta inottemperanza. La domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è rigettata perché manifestamente iniqua: la carta docente non costituisce corrispettivo, ma contributo funzionale all’aggiornamento e alla formazione del personale. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario. I compensi del commissario restano a carico dell’amministrazione inadempiente, per l’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha chiesto al giudice amministrativo l’ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario di Castrovillari, Sezione lavoro, n. 1738 del 24 settembre 2024, con cui era stato accertato il suo diritto al beneficio economico di Euro 500,00 annui tramite la carta elettronica per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con condanna del Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento.

La sentenza è stata notificata all’amministrazione il 23 gennaio 2025, con indicazione del codice fiscale e delle annualità, ed è passata in giudicato. Decorso il termine di moratoria di centoventi giorni, il Ministero non ha adempiuto e non si è costituito in giudizio. Il ricorrente ha quindi agito ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., chiedendo anche la fissazione della somma dovuta per ogni violazione o ritardo.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale rileva il perdurante inadempimento dell’amministrazione e accoglie l’azione di ottemperanza. Il giudicato è certo nel suo contenuto, la notifica è stata effettuata secondo le istruzioni rese dall’Ufficio Scolastico Regionale e il termine di moratoria è decorso senza esito.

Il Collegio ordina al Ministero di eseguire integralmente la sentenza entro sessanta giorni dalla notifica della presente decisione, a cura di parte ricorrente. Per il caso di inutile decorso del termine nomina sin d’ora, quale Commissario ad acta, un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale, che provvederà su istanza di parte in via sostitutiva, compiendo anche le eventuali modifiche di bilancio.

Quanto ai compensi dell’attività commissariale, il Tribunale li pone a carico dell’amministrazione inadempiente. L’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, pur dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è applicato per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Il Collegio richiama sul punto T.A.R. Calabria, sez. I, n. 757 del 2025 e T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, n. 1499 del 2025.

È invece rigettata la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Tribunale la ritiene manifestamente iniqua in ragione della particolare funzione assegnata alla carta elettronica docenti, che non costituisce un corrispettivo bensì un contributo per l’aggiornamento e la formazione del personale. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in Euro 828,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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