Proroga tecnica illegittima per tardiva indizione della nuova gara (TAR Lombardia n. 268 del 28.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La proroga tecnica del contratto pubblico ha carattere del tutto eccezionale e temporaneo. È ammessa solo quando, per ragioni obiettivamente non dipendenti dalla stazione appaltante, vi sia l’effettiva necessità di assicurare il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente. La nuova gara deve essere già avviata al momento della proroga e deve essere stata programmata con congruo anticipo rispetto alla scadenza contrattuale, che non costituisce circostanza imprevedibile. Il ritardo nell’indizione della procedura ascrivibile all’amministrazione esclude la legittimità della proroga, che non può eccedere il tempo strettamente necessario alla conclusione della gara. La violazione del termine di preavviso previsto dalla lex specialis integra autonomo vizio procedimentale.

Il Fatto

Nel 2022 la società ricorrente stipulava con una azienda di servizi alla persona un contratto per la fornitura di derrate alimentari occorrenti al servizio di alimentazione, della durata di ventiquattro mesi, dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2024. A pochi giorni dalla scadenza, la stazione appaltante indiceva la nuova gara e, con la stessa determinazione, disponeva la proroga tecnica del contratto in corso per cinque mesi, fino al 30 novembre 2024, ai sensi dell’art. 120, comma 11, d.lgs. n. 36/2023.

La società contestava la proroga con nota, ricevendo un riscontro confermativo. Proponeva quindi ricorso, con istanza cautelare, deducendo l’assenza dei presupposti di legge, l’eccessiva durata del differimento e la violazione del termine di preavviso previsto dal capitolato. Il Tribunale accoglieva parzialmente l’istanza cautelare, sospendendo la proroga a partire dal 31 ottobre 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica la fattispecie sotto l’art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/2016, norma applicabile ratione temporis, che distingue l’opzione di proroga prevista nel bando dalla proroga tecnica straordinaria, collegata alla successione degli affidamenti.

Il Tribunale richiama l’indirizzo consolidato secondo cui la proroga tecnica può intervenire prima della scadenza, per una sola volta e limitatamente al periodo necessario alla conclusione della procedura ad evidenza pubblica. Questa deve essere programmata con congruo anticipo, poiché la cessazione del contratto non è circostanza imprevedibile. Vengono richiamati Cons. Stato, Sez. V, n. 2882 del 2009, Cons. Stato, Sez. V, n. 2151 del 2011, Cons. Stato, Sez. III, n. 1521/2017, TAR Lazio, Sez. III, n. 14297 del 2023 e la delibera ANAC n. 576 del 2021.

Nel caso concreto, la nuova gara è stata indetta solo il 17 giugno 2024, a tredici giorni dalla scadenza del contratto originario. Tale intervallo non è congruo e l’amministrazione non ha fornito alcun elemento idoneo a comprovare ragioni estranee alla propria sfera di dominio. Il ritardo appare ascrivibile esclusivamente alla stazione appaltante.

Il Collegio censura altresì la durata della proroga, pari a cinque mesi, immotivatamente distante dalla tempistica del precedente affidamento, conclusosi in due mesi. Una tempistica così lunga avrebbe dovuto indurre l’amministrazione ad attivarsi in tempo utile.

È fondato anche il secondo motivo. L’art. 3.1 del capitolato speciale d’appalto imponeva la comunicazione della proroga almeno sessanta giorni prima della scadenza, mentre la comunicazione è avvenuta l’11° giorno precedente. Il ricorso è quindi integralmente accolto, con annullamento della proroga e dichiarazione di inefficacia del contratto dal 1° luglio 2024.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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