Carta docente come obbligo di risultato: ottemperanza e astreintes contro il Ministero (TAR Lombardia n. 269 del 28.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice del lavoro che accerta il diritto del docente alla carta elettronica e condanna il Ministero a metterla a disposizione costituisce titolo per il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 legittima l’azione esecutiva. Accertato l’inadempimento non contestato dall’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro un termine perentorio e nomina il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. decorre dalla scadenza del termine assegnato e si commisura agli interessi legali sulla somma dovuta, non potendo anticipare la sanzione rispetto all’inottemperanza.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza pubblicata il 28.06.2023 che accerta il suo diritto a fruire della carta docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, nell’importo di euro 500,00 annui, e condanna il Ministero a metterla a disposizione o a fornire strumento equipollente.

Notificato il titolo il 05.11.2023, l’Amministrazione è rimasta inerte. Intervenuto il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria il 02.05.2024, e decorso inutilmente il termine di centoventi giorni, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione delle astreintes.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la regolarità del contraddittorio e la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. Il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza del giudice del lavoro, divenuta definitiva, e la notifica ha fatto decorrere il termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 per le amministrazioni statali.

Nel merito, la pretesa è risultata adeguatamente documentata: a fronte dell’inadempimento allegato, l’Amministrazione non ha contestato il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo. La difesa erariale si è limitata a una memoria di mero stile. Il ricorso è pertanto fondato.

Il Tribunale ha quindi condannato il Ministero a dare completa esecuzione, per la sorte capitale, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. Ha inoltre nominato, per il caso di persistente inerzia, un commissario ad acta individuato nel Direttore generale competente in materia di ordinamenti scolastici, o in un dirigente delegato, con il compito di adottare gli atti necessari, comprese le variazioni di bilancio. Trattandosi di funzionario già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è stata prevista alcuna liquidazione di compenso.

Sulla richiesta di penalità di mora, il Collegio ha ritenuto che il ritardo maturato giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Ha però precisato che la sanzione decorre dal giorno dell’eventuale inottemperanza ai termini assegnati e va commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

Le spese, liquidate in euro 1.000,00 per compensi oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte a favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il Collegio ha disposto l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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