Proroga ex lege titoli edilizi e paesaggistici salvo contrasto con nuovi piani (TAR Puglia n. 237 del 18.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La proroga dei titoli abilitativi prevista dall’art. 10-septies del d.l. n. 21/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 51/2022, non opera in via automatica. Essa presuppone che i titoli non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto interessato, con i nuovi strumenti urbanistici approvati e con i piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio. Il giudice amministrativo verifica tale condizione in concreto, raffrontando il titolo scaduto con le sopravvenute previsioni del PPTR, del PUG e del regolamento edilizio comunale. Ove l’amministrazione abbia avviato il percorso di adeguamento e la relazione tecnica evidenzi la carenza di compatibilità dell’autorizzazione scaduta, il diniego di proroga è legittimo. La stagionalità delle strutture amovibili non determina un regime derogatorio rispetto a tale verifica.

Il Fatto

La società ricorrente gestiva un’attività ricettiva stagionale correlata alla balneazione ed era munita di autorizzazione all’installazione di strutture amovibili — locali bar, cabine, servizi, docce e strutture ombreggianti — con validità quinquennale e scadenza al 28 dicembre 2023. In prossimità della scadenza presentava domanda di rinnovo dei titoli abilitativi, senza che il Comune completasse l’istruttoria. Decorso il termine, la società smontava le strutture in ragione del vincolo di stagionalità e, con nota del 27 dicembre 2023, comunicava di volersi avvalere dell’art. 10-septies del d.l. n. 21/2022.

Il Comune rispondeva negativamente, rilevando il contrasto delle autorizzazioni scadute con la nuova normativa di tutela paesaggistica e la necessità di adeguamenti. La società impugnava il diniego e gli atti connessi davanti al TAR Puglia, contestando la violazione della norma sulla proroga e l’eccesso di potere per illogicità e difetto di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso, qualificandolo come infondato. Il nodo della controversia è l’ambito applicativo della proroga: la ricorrente invocava il comma 1, lett. a), dell’art. 10-septies, che proroga di trentasei mesi i termini relativi alle SCIA e alle autorizzazioni paesaggistiche e ambientali. Il Tribunale ha però valorizzato la condizione posta dalla stessa disposizione: la proroga richiede che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione, con nuovi strumenti urbanistici approvati, né con piani o provvedimenti di tutela del paesaggio ai sensi del d.lgs. n. 42/2004.

Su questo punto il Collegio ha richiamato gli elementi indicati dall’amministrazione resistente: l’aggiornamento degli elaborati del PPTR, l’approvazione del PUG adeguato al piano paesaggistico e la modifica delle norme regolamentari edilizie comunali. Tali sopravvenienze hanno reso necessaria una verifica di compatibilità dei manufatti, che il Comune ha avviato con approfondimenti tecnici e richieste di integrazioni documentali.

La relazione tecnica depositata in atti ha dettagliato la carenza di compatibilità dell’autorizzazione scaduta rispetto alle nuove disposizioni urbanistiche e paesaggistiche. Il Tribunale ne ha tratto che la condizione di non contrasto non era soddisfatta, con conseguente impossibilità di applicare la proroga invocata.

Quanto alle concessioni demaniali, il Collegio ha segnalato che la materia è stata ridisciplinata dal d.l. n. 131/2024, convertito dalla legge n. 166/2024, e ha richiamato la qualificazione della legge n. 118/2022 come legge-provvedimento operata da Cons. St., sez. VII, n. 3940 del 2024, con la conseguente natura meramente ricognitiva dell’atto amministrativo eventualmente intervenuto. Per le strutture amovibili legate alla stagionalità balneare, solo il perfezionamento del percorso di adeguamento consentirà di valutare se e in quale misura esse possano essere mantenute oltre il periodo turistico-ricettivo.

Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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