Proroga ex lege rinunciata in conferenza di servizi e tutela paesaggistica delle strutture balneari (TAR Puglia n. 236 del 18.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia alla proroga ex lege dei titoli edilizi e paesaggistici, formalizzata dal privato nell’ambito di una conferenza di servizi e inserita in un percorso di adeguamento alla nuova pianificazione paesaggistica, è vincolante e non può essere contestata ex post, in forza del divieto di venire contra factum proprium e del dovere di collaborazione e buona fede tra cittadino e amministrazione. La facoltà, riconosciuta dalla normativa regionale, di mantenere per l’intero anno solare le strutture funzionali all’attività balneare costituisce eccezione e non regola ordinaria, e va esercitata nei limiti delle determinazioni di tutela del paesaggio. La condizione di non contrasto con i nuovi strumenti urbanistici e i piani di tutela paesaggistica opera come presupposto ineludibile della proroga. Le strutture precarie e amovibili collocate su area privata, ancorché correlate alla balneazione, hanno autonomia funzionale e soggiacciono alla specifica normativa di tutela territoriale e ambientale.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce strutture amovibili e precarie destinate ad attività ricettive stagionali correlate alla balneazione, collocate su area di proprietà privata e non demaniale, in prossimità di lidi oggetto di concessione. Intendeva mantenerle impiantate anche al di fuori della stagione balneare, invocando la proroga ex lege dei titoli edilizi e paesaggistici prevista dall’art. 10-septies del decreto-legge n. 21 del 2022, come modificato.

Il Comune di Monopoli rigettava l’istanza di proroga e di mantenimento, richiamando la rinuncia che la società aveva formalizzato nel verbale della conferenza di servizi del 1° giugno 2023, nell’ambito di un percorso condiviso di adeguamento al PPTR regionale, al PUG e al regolamento edilizio. Seguiva l’ordinanza di rimozione dei manufatti e di ripristino dello stato dei luoghi. La società impugnava il diniego, le note dirigenziali e l’ordinanza, contestando anche la rappresentatività del soggetto intervenuto in conferenza e lamentando inerzie dell’amministrazione. In via cautelare il Collegio sospendeva gli atti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso. In via preliminare chiarisce che oggetto della controversia è il mantenimento di strutture precarie e amovibili solo connesse alla balneazione, insistenti su aree private, circostanza pacificamente ammessa da entrambe le parti.

Quanto alla proroga dell’art. 10-septies, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 21 del 2022, il Tribunale rileva che essa presuppone che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione, con i nuovi strumenti urbanistici approvati e con i piani di tutela del paesaggio. Il Comune ha dato conto dell’aggiornamento degli elaborati del PPTR, dell’approvazione del PUG adeguato e della modifica delle norme regolamentari edilizie.

La rinuncia formalizzata in conferenza di servizi è ritenuta efficace: il soggetto intervenuto era munito di idonei poteri rappresentativi, noti e dimostrati all’amministrazione, e per facta concludentia è emersa la voluntas della società di cooperare al percorso di adeguamento, poi contestato ex post. Il Collegio richiama il principio del divieto di venire contra factum proprium, espressivo del dovere di collaborazione e buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990, introdotto dal decreto-legge n. 76 del 2020. L’amministrazione ha peraltro svolto una faticosa attività istruttoria, richiedendo e ottenendo parte delle integrazioni.

Non convince il richiamo all’art. 8, comma 5, della legge della Regione Puglia n. 17 del 2015: la possibilità di mantenere le strutture per l’intero anno solare è mera facoltà, inserita nella pianificazione edilizia comunale e nei limiti della tutela paesaggistica. Il Collegio richiama Cons. St., sez. V, n. 8474 del 2024, Cons. St., sez. II, n. 6666 del 2024, Cons. St., sez. III, n. 3383 del 2024 e Cons. St., sez. IV, n. 2492 del 2024. Le strutture su area privata, ancorché legate alla balneazione estiva, hanno autonomia funzionale e devono rispettare la normativa di tutela territoriale e ambientale. Solo il perfezionamento del percorso di adeguamento potrà consentire di valutare l’eventuale mantenimento oltre il periodo turistico-ricettivo. Il ricorso è dunque infondato, con compensazione delle spese in ragione della complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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