Proroga WACC e nuova disciplina regolatoria rendono il ricorso improcedibile (TAR Piemonte n. 1994 del 21.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso una delibera dell’Autorità di regolazione dei trasporti che si limiti a prorogare i valori del tasso di remunerazione del capitale investito netto fino alla revisione della relativa metodologia è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando la disciplina regolatoria successiva superi in radice il contenuto della delibera impugnata. La declaratoria di improcedibilità presuppone che il provvedimento gravato non abbia mai trovato applicazione e che la nuova regolazione trovi diretta applicazione nei confronti del concessionario. Il venir meno dell’utilità concreta della pronuncia di annullamento integra una ragione di rito che preclude l’esame del merito dei motivi. La compensazione delle spese di lite trova giustificazione nelle peculiari connotazioni della controversia e nella natura della pronuncia, che definisce il giudizio solo sul piano processuale.

Il Fatto

La ricorrente, titolare della più estesa concessione autostradale, ha impugnato la delibera n. 153/2025 con cui l’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha disposto di prorogare l’applicazione dei valori di cui al punto 1 della delibera n. 124/2024 fino alla revisione della metodologia per il calcolo del tasso di remunerazione del capitale investito netto e alla conseguente rideterminazione del suo valore, all’esito del procedimento avviato con la delibera n. 62/2024. Per quanto occorrer possa, la ricorrente ha censurato anche la delibera n. 124/2024 e l’Allegato A, con particolare riferimento ai paragrafi 3.3, sul premio al debito, e 3.5, sull’equity beta.

La ricorrente ha articolato due gruppi di motivi: vizi autonomi della delibera n. 153/2025, per violazione e falsa applicazione dei punti 16.7 e 16.3 degli allegati alle delibere del 2019 e per eccesso di potere sotto plurimi profili; e vizi derivati dall’illegittimità della delibera n. 124/2024, con richiamo ai principi di certezza del diritto e di continuità e stabilità dei modelli di regolazione. La questione arriva davanti al giudice amministrativo perché la delibera prorogativa avrebbe dovuto trovare applicazione per gli aggiornamenti convenzionali dei periodi decorrenti dal 1° gennaio 2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dato avviso a verbale, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., di possibili profili di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione di quanto disposto dalla Misura 5.5, lettera g), dell’allegato A alla delibera n. 241 del 19 dicembre 2025. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.

Il Tribunale ricostruisce il quadro regolatorio richiamando la propria sentenza n. 912 del 20 aprile 2026, secondo cui, per effetto dell’aggiornamento dei sistemi tariffari, la determinazione del WACC per il periodo regolatorio 2025/2029 risulta disciplinata per il solo 2025 dalla delibera n. 124/2024 e, per gli anni successivi, dalla delibera n. 241/2025, giusta la previsione recata dalla Misura 5.5, lettera g). La ricorrente ha peraltro impugnato anche la delibera n. 241/2025 con ricorso respinto con sentenza n. 1741 del 3 agosto 2026.

Su questa base il Collegio osserva che la gravata delibera n. 153/2025 si è limitata a prorogare i valori di cui al punto 1 della delibera n. 124/2024 fino alla revisione della metodologia, all’esito del procedimento conclusosi con la delibera n. 241/2025. La delibera prorogativa avrebbe dovuto trovare applicazione per gli aggiornamenti convenzionali dei periodi decorrenti dal 1° gennaio 2026. Tuttavia, la delibera n. 241/2025 ha disposto l’applicazione a tutte le concessioni del nuovo WACC a decorrere dal 1° gennaio 2026, superando in radice quanto previsto dalla delibera n. 153/2025, che dunque non ha mai trovato applicazione.

Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le peculiari connotazioni della controversia, unitamente alla natura della pronuncia che la definisce in questa sede solo in rito, inducono a compensare tra le parti le spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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