Occupazione illegittima senza esproprio responsabilità del Comune prevale sulle trattative (C.G.A.R.S. n. 880 del 18.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di occupazione di un fondo privato e di realizzazione dell’opera pubblica senza emanazione del decreto di esproprio, la responsabilità dell’Amministrazione non viene meno per effetto della condotta asseritamente scorretta tenuta dal proprietario nella fase delle trattative per la cessione volontaria. Il comportamento contrario a correttezza e buona fede è deducibile solo se ritualmente introdotto nel giudizio e, comunque, non elide il ben più grave inadempimento dell’ente che ha consumato l’occupazione illegittima senza concludere il procedimento espropriativo. Il risarcimento del danno per il mancato godimento è liquidato nella misura del 5% annuo sul valore venale del bene, nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente dalla singola annualità, trattandosi di illecito permanente.

Il Fatto

Il proprietario di un appezzamento di terreno, interessato da un progetto di recupero idrogeologico e difesa del suolo approvato dal Comune, conveniva in giudizio l’ente lamentando l’avvenuta occupazione del fondo e la realizzazione delle opere senza l’emanazione del necessario decreto di esproprio. Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, in parziale accoglimento del ricorso, dichiarava l’improcedibilità per una particella interessata da altra procedura espropriativa e accoglieva la domanda per la restante parte, condannando il Comune alla restituzione dei terreni previa riduzione in pristino, oltre al risarcimento per il periodo di occupazione illegittima, ovvero in alternativa all’acquisizione mediante accordo bonario o decreto acquisitivo ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001.

Il Comune proponeva appello, sostenendo che la mancata stipula dell’atto di cessione volontaria dipendeva dalla condotta scorretta del proprietario al tavolo delle trattative, in violazione degli artt. 1175 e 1337 cod. civ., con conseguente esclusione di ogni risarcimento in applicazione del principio di cui all’art. 30, comma 3, cod. proc. amm.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di giustizia amministrativa respinge l’appello, articolando il proprio percorso su due piani distinti, uno processuale e uno sostanziale. Sul primo rileva che la questione relativa al comportamento tenuto dal proprietario nella fase delle trattative con il Comune fuoriesce dal perimetro del giudizio, in quanto mai dedotta in primo grado: si tratta di censura nuova, inammissibile in appello.

Sul piano sostanziale, anche a volerla esaminare, la condotta prospettata non farebbe comunque venir meno la più grave responsabilità dell’ente. Il Comune ha occupato un terreno di proprietà privata e ha realizzato le opere pubbliche programmate senza mai concludere il procedimento espropriativo con il decreto di esproprio. L’illecito dell’Amministrazione resta dunque integrato e non è neutralizzato dall’asserita violazione dei doveri di correttezza e buona fede nella fase precontrattuale.

La Corte conferma poi la quantificazione del danno operata dal giudice di primo grado nella misura del 5% annuo sul valore venale del bene. Richiamando il proprio precedente C.g.a.r.s., sent. n. 573/2024, precisa che in caso di illegittima occupazione di un fondo, configurabile quale illecito permanente, il diritto al risarcimento per mancato godimento soggiace alla prescrizione quinquennale, decorrente dalla singola annualità. Il richiamo recepisce l’indirizzo espresso da C.g.a.r.s. n. 255 del 2019 e da Cons. Stato, sez. IV, n. 9483 del 2022, oltre che dalle pronunce n. 5262 del 2017, n. 5084 del 2017 e n. 4636 del 2016.

La conseguenza processuale è il rigetto dell’appello, con condanna del Comune soccombente al pagamento delle spese di lite in favore del proprietario, liquidate in dispositivo. Resta ferma la statuizione di primo grado che, in alternativa alla restituzione, consente all’ente di percorrere la via dell’acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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