Rinnovo tacito della concessione di suolo pubblico per l’edicola (TAR Abruzzo n. 162 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il subentro nella concessione di occupazione permanente di suolo pubblico integra una nuova concessione, sicché l’amministrazione è tenuta a verificare l’affidabilità del subentrante, l’attualità della consistenza dei luoghi e la conformità al quadro normativo vigente, mentre non opera l’art. 2558 cod. civ., estraneo ai contratti di diritto pubblico aventi ad oggetto l’uso esclusivo di beni demaniali. La proroga legale disposta dall’art. 6, comma 8, d.l. n. 244/2016 risponde all’esigenza di omogeneità gestionale in vista delle gare per il rilascio delle nuove concessioni. Ove il Comune non abbia bandito la selezione pubblica né individuato ragioni di pubblico interesse contrarie, e il concessionario abbia corrisposto il canone senza mai disdire, opera la clausola di rinnovo tacito prevista nella convenzione e riproduttiva del regolamento comunale. È quindi illegittimo, per falsità del presupposto, l’ordine di rimozione fondato sull’intervenuta scadenza della concessione.

Il Fatto

Con atto pubblico del 5 dicembre 2017 il ricorrente acquista un esercizio commerciale per la vendita di giornali e riviste, allocato in un chiosco su area pubblica, per il quale il Comune aveva rilasciato al dante causa l’autorizzazione commerciale. I paciscenti convengono la risoluzione del contratto in caso di mancata volturazione della convenzione di concessione del suolo pubblico, stipulata tra Comune e cedente nel 2006, che all’art. 2 fissa in tre anni la durata e pattuisce il rinnovo tacito annuale salvo disdetta del concessionario.

Con determinazione dirigenziale del 27 dicembre 2017 il Comune concede al ricorrente l’occupazione permanente del suolo, fissando la validità al 31 dicembre 2018 in applicazione dell’art. 6, comma 8, d.l. n. 244/2016. Nel novembre 2023 avvia il procedimento di rimozione per asserita scadenza della concessione e nel dicembre 2023 ordina la rimozione dell’edicola e la rimessa in pristino ai sensi dell’art. 47 del regolamento comunale. Il ricorrente impugna l’atto, deducendo la validità del titolo per effetto del rinnovo automatico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal presupposto unico del provvedimento: la scadenza della concessione al 31 dicembre 2018. Rileva che il ricorrente invoca la clausola di rinnovo tacito contenuta nell’art. 2 della convenzione, nella quale è subentrato. Il Tribunale ritiene il ricorso fondato.

Il primo passaggio è negativo: l’art. 2558 cod. civ. non è applicabile ai contratti di diritto pubblico che attribuiscono l’uso esclusivo di beni demaniali, perché il potere autoritativo di gestione e valorizzazione è immanente in ogni fase del rapporto concessorio. Il subentro è disciplinato da regole proprie, di regola contenute nei regolamenti comunali, e non è mai effetto automatico della cessione d’azienda (TAR Lazio n. 5296/2016). Il subentro va qualificato come nuova concessione (TAR Lazio n. 3737/2018), con il correlativo onere di verifica in capo all’amministrazione.

Il Comune ha effettivamente verificato le condizioni soggettive e oggettive, adeguando la concessione alla normativa vigente e prorogandone la scadenza al 31 dicembre 2018. Nulla però ha stabilito in ordine alla rispondenza all’interesse pubblico della clausola di rinnovo tacito. La ratio della proroga legale è garantire omogeneità gestionale in vista delle procedure concorsuali, secondo il principio eurounitario che impone la selezione trasparente e non discriminatoria del contraente.

Il Comune non ha indetto alcuna gara né ha evidenziato ragioni di pubblico interesse per sottrarre l’area all’uso privato. La mancata individuazione dell’interesse pubblico sotteso alla deroga alla clausola di rinnovo rende applicabile il rinnovo automatico ad ogni scadenza annuale, salva la facoltà di disdetta. L’atto di subentro richiama espressamente il regolamento comunale e la concessione originaria: la clausola dell’art. 2 è riproduttiva dell’art. 46, comma 1, del regolamento, che prevede concessioni rinnovabili tacitamente salvo rinuncia. Il Collegio attinge direttamente alla fonte di pubblicazione del regolamento (TAR Sicilia n. 2664/2014).

La concessione era dunque ancora valida: non è intervenuta disdetta né revoca per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Il provvedimento impugnato si fonda su un presupposto non perfezionatosi e va annullato, restando impregiudicato il potere di revoca. Le spese sono compensate per la natura esegetica della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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