Nesso causale in custodia provato col più probabile che non (Cass. civ. Sez. 3 n. 23432 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c., il danneggiato è tenuto a provare il nesso causale tra la cosa e l’evento dannoso, mentre grava sul custode la prova del caso fortuito. Il nesso eziologico deve essere accertato secondo la regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”, sicché la relazione causale è provata solo quando l’ipotesi prospettata dall’attore risulti dotata di maggiore probabilità logica rispetto alle ipotesi alternative. La valutazione del giudice di merito circa il mancato superamento di tale soglia probatoria non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il limite del vizio di motivazione denunciabile nei termini dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
Il Fatto
Il proprietario di un immobile conveniva in giudizio la società gestrice della rete idrica e il Comune, chiedendo il risarcimento dei danni subiti dall’edificio a seguito di infiltrazioni d’acqua causate dalla rottura di una valvola di sfogo collocata in un tombino della rete, prospettando la responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c. Il Tribunale accoglieva la domanda, ma la Corte d’appello, riformando la sentenza di primo grado, la rigettava per mancata prova del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno. Avverso tale decisione il soccombente proponeva ricorso per cassazione con un motivo.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, esaminato l’unico motivo in cui si deduceva la violazione degli artt. 2051 e 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., nonché del criterio del “più probabile che non”, ha premesso che la natura oggettiva della responsabilità ex art. 2051 c.c. non esonera l’attore dall’onere di dimostrare l’efficienza causale della cosa nella produzione del danno. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui il giudice deve ritenere provata la relazione causale solo quando l’ipotesi della parte onerata risulti dotata di maggiore probabilità logica rispetto alle alternative, citando i precedenti Cass. n. 24770/2023, Cass. n. 14386/2019, Cass. n. 10978/2023, Cass. n. 14571/2023 e Cass. n. 6733/2024.
Nel caso di specie, la Corte territoriale non aveva richiesto una prova piena e diretta della dinamica causale, ma aveva ritenuto, con valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, che la riconducibilità delle infiltrazioni alla fuoriuscita d’acqua dal pozzetto non raggiungesse la soglia della maggiore probabilità logica. Tale accertamento, ha precisato la Suprema Corte, si risolve in una valutazione del materiale probatorio rimessa al giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c., la Corte ha escluso che l’ammissione della società di essere intervenuta per la riparazione del pozzetto equivalesse ad ammissione del nesso causale, non esonerando comunque il danneggiato dall’onere di provare che la fuoriuscita d’acqua avesse effettivamente determinato le infiltrazioni. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e alla declaratoria dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2051 c.c. – Danno cagionato da cosa in custodia
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 115 c.p.c. – Disponibilità delle prove
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso