Inammissibile il ricorso se l’interpretazione contrattuale è solo contrapposta a quella del giudice di merito (Cass. civ. Sez. 3 n. 2189 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, censurando l’interpretazione di un negozio giuridico, si risolva nella mera contrapposizione della ricostruzione del ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata, senza fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. e senza precisare in quale modo il giudice di merito se ne sia discostato. Il ricorrente è altresì tenuto, a pena di inammissibilità, ad assicurare l’autosufficienza della censura, indicando gli atti processuali in cui le questioni prospettate siano state dedotte dinanzi al giudice di merito, essendo preclusa in sede di legittimità la proposizione di temi nuovi.
Il Fatto
Una società committente, a seguito del vizi e delle difformità riscontrati sui lavori di ristrutturazione del proprio immobile, conveniva in giudizio il direttore dei lavori e un professionista che aveva ricevuto l’incarico di “committente delegato”, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni. Il tribunale accoglieva parzialmente la domanda, condannando il direttore dei lavori e, per effetto della compensazione, il committente delegato al pagamento di una somma in favore della committente. La corte d’appello respingeva gli appelli, principal e incidentale, confermando la responsabilità del professionista per negligenza. Avverso la sentenza d’appello, il committente delegato proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i cinque motivi di ricorso, dichiarandoli tutti inammissibili.
Quanto ai primi due motivi, incentrati sulla violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., la Corte ha ricordato che l’accertamento della volontà delle parti si traduce in un’indagine di fatto riservata al giudice di merito. Il ricorrente, pertanto, non solo deve indicare specificamente le norme violate, ma è tenuto a precisare in quale modo il giudice se ne sia discostato. Nel caso di specie, le censure si limitavano a evocare genericamente il “chiaro tenore letterale” e il principio in claris non fit interpretatio, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza, che aveva comunque accertato la negligenza del professionista in base alle mansioni da lui svolte e compensate.
Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza. La censura relativa all’asserita estensione automatica al direttore dei lavori della responsabilità dell’appaltatore risultava apodittica e priva di puntuali riferimenti alla motivazione impugnata, la quale aveva invece fondato la responsabilità sull’accertata negligenza del controllo. Parimenti, la questione relativa all’onere della prova è stata ritenuta nuova, non essendo stata esaminata dalla corte territoriale né risultando dedotta nei gradi di merito, con conseguente preclusione della sua proposizione in sede di legittimità.
Infine, il quinto motivo, riguardante la dichiarazione di voler profittare della transazione intervenuta tra committente e appaltatore ai sensi dell’art. 1304 c.c., è stato ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo il ricorrente indicato gli atti processuali in cui tale volontà sarebbe stata espressa, a fronte dell’espressa affermazione della corte territoriale circa l’assenza di dichiarazioni dei condebitori solidali.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1304 c.c. – Transazione
- Art. 1362 c.c. – Intenzione dei contraenti
- Art. 1363 c.c. – Interpretazione complessiva delle clausole