Prova dell’associazione per delinquere desumibile dai reati-fine e loro modalità esecutive (Cass. pen. Sez. II n. 31769 del 23.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di associazione per delinquere, è consentito al giudice desumere la prova dell’esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, poiché attraverso di essi si manifesta in concreto l’operatività dell’associazione. La ripetuta commissione di reati-fine in concorso con i partecipi integra gravi, precisi e concordanti indizi di partecipazione al reato associativo. Ai fini dell’autoriciclaggio non occorre che la condotta di impiego, sostituzione o trasferimento impedisca in assoluto l’identificazione della provenienza delittuosa, essendo sufficiente qualunque attività concretamente idonea anche solo ad ostacolarla, secondo un giudizio di idoneità ex ante non eliso dal successivo disvelamento dell’illecito.

Il Fatto

La Corte di appello di Salerno, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, confermava la responsabilità di due imputati per i reati di partecipazione ad associazione per delinquere e autoriciclaggio. Secondo l’accusa, gli imputati e altri soggetti, in forma organizzata e sotto la direzione di un coimputato non ricorrente, avevano truffato numerosi imprenditori facendo loro versare somme di danaro con la falsa prospettiva di ottenere finanziamenti da una banca inesistente, immettendo poi il profitto nel circuito economico lecito attraverso operazioni dissimulatorie. Le truffe erano state dichiarate prescritte dai giudici di merito.

Gli imputati ricorrevano per cassazione con distinti atti, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione sulla sussistenza del sodalizio, sulla scindibilità delle dichiarazioni del coimputato, sull’autoriciclaggio, sul diritto di difesa in relazione alle conclusioni dell’udienza, sulla revoca di un teste di difesa e sul diniego delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara i ricorsi inammissibili perché proposti con motivi in parte generici, in parte non consentiti e comunque manifestamente infondati. Quanto alla posizione del primo ricorrente, la Corte rileva che con l’atto di appello nulla era stato dedotto sulla sussistenza dell’associazione, sicché ogni censura sul punto sfugge al giudizio di legittimità e importa accertamenti di merito.

Nel merito della partecipazione, la Corte osserva che il ricorrente, stretto collaboratore del capo del sodalizio, non poteva ignorare l’inesistenza della banca, avendo rassicurato alcune vittime sul buon esito delle pratiche di finanziamento attraverso intercettazioni dal contenuto dimostrativo della piena conoscenza dell’illecito. La prova della partecipazione organica, in ragione della continuità e stabilità del contributo, è stata tratta dalle condotte tenute in relazione ai reati-fine, tra cui la presentazione di un falso manager e l’assunzione del ruolo di notaio.

La Corte richiama il principio secondo cui la prova dell’esistenza del sodalizio può dedursi dalla commissione dei delitti del programma comune e dalle loro modalità esecutive (Sez. 2, n. 33580 del 2023; Sez. 2, n. 19435 del 2016) e che la ripetuta commissione dei reati-fine in concorso integra gravi indizi di partecipazione (Sez. 2, n. 5424 del 2010).

Sull’autoriciclaggio, la Corte conferma che le somme truffate venivano trasferite a società estere fittiziamente riconducibili a soggetti compiacenti, con integrale realizzazione degli elementi costitutivi del reato. Richiama il principio per cui basta una qualunque attività concretamente idonea anche solo ad ostacolare gli accertamenti sulla provenienza (Sez. 2, n. 36121 del 2019) e che il criterio è quello dell’idoneità ex ante, non elisa dal successivo disvelamento (Sez. 2, n. 16059 del 2020; Sez. 2, n. 16908 del 2019).

Quanto alla dedotta nullità per l’omessa adozione delle conclusioni difensive, la Corte richiama il principio secondo cui l’omissione o l’omessa menzione delle conclusioni nel verbale, quando risulti certa l’assistenza dell’imputato, non integra nullità assoluta, restando assicurato il pieno esercizio delle prerogative difensive. La revoca del teste, avvenuta alla presenza del difensore che non si oppose, ha sanato ogni presunto vizio; l’ammissione degli addebiti del secondo ricorrente in interrogatorio rende manifestamente infondate le censure sulla responsabilità. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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