Improcedibilità ex art 344-bis cod proc pen e decorrenza per motivazione contestuale (Cass. pen. Sez. VI n. 22939 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di durata del giudizio di impugnazione previsto dall’art. 344-bis cod. proc. pen. decorre, anche quando la sentenza sia redatta con motivazione contestuale al dispositivo, dalla scadenza del novantesimo giorno successivo al deposito della sentenza. La redazione immediata della motivazione esaurisce il termine di redazione nell’arco del giorno della pronuncia, ma non elimina il periodo di novanta giorni che il legislatore ha posto a tutela dei tempi tecnici di proposizione dell’impugnazione e di trasmissione degli atti. Diversamente opinando, il giudizio di legittimità avrebbe inizio prima del deposito dell’atto di impugnazione. La richiesta di sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare deve essere specificamente devoluta al giudice di appello con l’atto di impugnazione o con i motivi aggiunti, salvo che costituisca oggetto dell’accordo nell’ambito del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen..
Il Fatto
Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza con cui la Corte d’appello di Napoli ha rideterminato la pena inflitta per il reato di cui all’art. 385 cod. pen., in accoglimento della richiesta delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermando il beneficio della sospensione condizionale.
Deduce due motivi: la mancanza di motivazione sulle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e i vizi in ordine al diniego della sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare, fondato sulla concessa sospensione condizionale, senza considerare che l’imputato, dichiarato libero assente nel processo, era in realtà detenuto agli arresti domiciliari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina d’ufficio la questione della eventuale maturazione del termine di improcedibilità dell’art. 344-bis cod. proc. pen. per il giudizio di legittimità. Secondo la segnalazione dell’Ufficio per l’esame preliminare dei ricorsi, il termine sarebbe maturato il 31 gennaio 2026. La Corte ritiene l’indicazione errata, perché fondata sull’omessa considerazione dei novanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza, nella specie redatta con motivazione contestuale.
L’art. 344-bis, comma 3, cod. proc. pen. àncora il computo all’art. 544 cod. proc. pen., che reca una disciplina unitaria dei tempi di redazione. La norma contempla tre ipotesi: la redazione immediata “subito dopo” il dispositivo, quella entro il quindicesimo giorno e quella entro il termine più lungo indicato dal giudice, non superiore al novantesimo giorno. In tutte le ipotesi esiste una scansione temporale della fase successiva alla deliberazione, e il termine di redazione immediata si intende ad horas, esaurendosi nel giorno della pronuncia.
Il periodo di novanta giorni risponde alla ratio di includere i tempi tecnici necessari alla cancelleria per la trasmissione del fascicolo: la notificazione dell’impugnazione ex art. 584 cod. proc. pen., gli adempimenti dell’art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen. e la trasmissione al giudice dell’impugnazione, insieme al termine di impugnazione ex art. 585 cod. proc. pen.. Escludere tale periodo porterebbe al paradosso di far iniziare il giudizio di cassazione prima del deposito dell’atto di impugnazione. Anche per la sentenza redatta contestualmente, quindi, il termine decorre dalla scadenza del novantesimo giorno successivo al deposito.
Nel merito, il primo motivo è inammissibile perché oggetto di rinuncia con il concordato in appello. Il secondo è infondato: la richiesta di sostituzione della pena detentiva è un punto della decisione che deve essere specificamente devoluto al giudice dell’impugnazione, poiché la conversione non rientra tra i benefici e le diminuenti dell’art. 597, comma 5, cod. proc. pen., disposizione derogatoria di natura eccezionale al principio devolutivo. La Corte rettifica la motivazione del giudice di appello: il diniego fondato sulla incompatibilità con la sospensione condizionale è erroneo, vertendosi su reato commesso prima del d.lgs. n. 150 del 2022. L’istanza resta inammissibile perché non devoluta con l’atto di appello né inserita nell’accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen.. Segue il rigetto del ricorso e la condanna alle spese processuali.
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Nota della Redazione
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