Riesame cautelare: motivi generici e interesse a coltivare il ricorso (Cass. pen. Sez. II n. 31772 del 23.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di riesame che ha confermato la misura cautelare è inammissibile quando propone censure generiche, contestando esclusivamente le ragioni della mancata applicazione degli arresti domiciliari e non i profili che hanno sorretto la valutazione del giudice di merito sull’attualità del pericolo di recidiva. L’interesse a coltivare il ricorso permane anche quando la misura intramuraria sia stata medio tempore sostituita con altra non detentiva, ove il riesame avesse investito la stessa sussistenza dei presupposti di ogni misura. La presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. non esonera il giudice dal valutare l’adeguatezza della misura, ma la doglianza sul punto deve investire in modo specifico l’apparato argomentativo del provvedimento.
Il Fatto
La ricorrente impugna in cassazione l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Salerno ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari che le aveva applicato la custodia in carcere per i reati di partecipazione ad associazione per delinquere, trasferimento fraudolento di valori, truffa aggravata ai sensi dell’art. 640-bis cod. pen. e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.
Il Tribunale aveva ravvisato il pericolo di reiterazione solo in relazione al delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, richiamando la presunzione di legge in tema di art. 275, comma 3, cod. proc. pen. La difesa deduce mancanza assoluta di motivazione sull’adeguatezza della misura massima e omessa valutazione delle difficoltà economiche, dello stato di incensuratezza e del tempo trascorso dai fatti.
La Motivazione della Corte
Nelle more del giudizio di legittimità è pervenuta comunicazione della sostituzione della misura cautelare in carcere con altra misura non detentiva. La Corte affronta anzitutto il profilo dell’interesse a coltivare il ricorso, che viene riconosciuto sussistente: la ricorrente, in sede di riesame, non si era limitata a chiedere gli arresti domiciliari, ma aveva invocato la revoca della misura per insussistenza dei presupposti di ogni altra misura.
Superata questa soglia, la Corte rileva che la richiesta di riesame, i motivi aggiunti e il ricorso odierno risultano generici nel censurare i profili che avevano indotto il giudice di merito ad affievolire l’originaria misura. Le doglianze contestano soltanto le ragioni della mancata applicazione degli arresti domiciliari, senza aggredire l’apparato argomentativo che sorregge il provvedimento.
Il Tribunale aveva valorizzato la gravità dei fatti, costituita da una serie di condotte illecite inserite in un contesto associativo fortemente strutturato a cui la ricorrente faceva riferimento. Su tale base, il giudice di merito aveva ritenuto quelle circostanze idonee a superare il mero stato di incensuratezza e a rendere attuale il pericolo di recidiva.
Ne deriva l’inammissibilità di entrambi i motivi. La declaratoria comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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