Presunzioni e sindacato di legittimità in tema di operazioni inesistenti (Cass. civ. Sez. 5 n. 11251 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento di operazioni oggettivamente inesistenti, il giudice di merito è tenuto a svolgere una valutazione unitaria e non atomistica degli elementi indiziari offerti dall’Amministrazione finanziaria, coordinando i singoli indizi in un giudizio di sintesi sulla loro gravità, precisione e concordanza, ai sensi dell’art. 2729 c.c. L’omissione di tale giudizio complessivo integra un errore di sussunzione censurabile in Cassazione ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., senza che rilevi la maggiore o minore completezza del percorso motivazionale. In tema di IVA, l’esenzione di cui all’art. 10, comma 1, n. 21, d.P.R. n. 633/1972 per le prestazioni socio-assistenziali è definita, in via primaria, dalla natura oggettiva dei servizi resi, non essendo ostativa la veste societaria o commerciale dell’ente erogatore, ove l’attività svolta sia in concreto riconducibile alla funzione sociale tutelata.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento, per l’anno d’imposta 2016, nei confronti di una società cooperativa sociale, contestando la deduzione di costi e la detrazione dell’IVA per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, poste in essere con due società fornitrici. L’atto impositivo si fondava sul processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza e su una serie di elementi indiziari, quali la coincidenza di sedi e cariche sociali, la promiscuità del personale e la genericità delle fatture. Con separato atto di contestazione veniva irrogata una sanzione per omessa regolarizzazione di fatture passive relative a prestazioni di alloggio e vitto rese dai subappaltatori.
La contribuente impugnava gli atti e, dopo il rigetto in primo grado, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in riforma, accoglieva gli appelli, ritenendo insufficienti gli indizi e applicabile l’esenzione IVA alle prestazioni rese. L’Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato infondato il primo motivo, con cui si denunciava la nullità della sentenza per motivazione apparente. Il percorso argomentativo del giudice d’appello, pur sintetico, è stato ritenuto compiuto e idoneo a rendere intellegibili le ragioni della decisione, consentendo il controllo di legittimità.
Il secondo motivo è stato invece accolto. La Corte ha chiarito che, anche dopo la riforma di cui all’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992, la prova per presunzioni resta pienamente utilizzabile nell’accertamento, come ribadito da Cass. n. 18764/2024. Tuttavia, il giudice d’appello aveva svolto un’analisi atomistica degli indizi, contrapponendoli singolarmente alla documentazione difensiva senza compiere la sintesi imposta dall’art. 2729 c.c., che richiede una valutazione complessiva di gravità, precisione e concordanza. La sentenza è stata cassata con rinvio per una nuova valutazione unitaria.
Il terzo motivo è stato rigettato nella parte concernente l’interpretazione dell’art. 10, comma 1, n. 21, d.P.R. n. 633/1972: la Corte ha affermato un criterio sostanzialistico, per cui l’esenzione per i servizi socio-assistenziali dipende dalla funzionalità in concreto delle prestazioni e non dalla natura soggettiva del prestatore, in linea con la giurisprudenza unionale. È stato invece accolto il profilo relativo alla sanzione, il cui esame è stato ritenuto logicamente collegato all’esito del giudizio di rinvio sulla natura delle operazioni.
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Nota della Redazione
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