Prescrizione decennale per i crediti IVA iscritti a ruolo (Cass. civ. Sez. 5 n. 17817 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla riscossione dei tributi erariali, tra cui l’IVA, in mancanza di un’espressa disposizione derogatoria, si prescrive nel termine ordinario decennale di cui all’art. 2946 cod. civ., non essendo tali crediti riconducibili alle prestazioni periodiche di cui all’art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ., giacché l’obbligazione tributaria, pur correlata a periodi d’imposta, ha carattere autonomo e unitario. La sola definitività della cartella di pagamento, per mancata impugnazione, non determina la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 cod. civ.. Il giudice di merito, nel verificare l’eventuale maturazione della prescrizione, deve comunque scrutinare le eccezioni concernenti le cause di sospensione e interruzione del termine, ritualmente dedotte dall’agente della riscossione.
Il Fatto
Il contribuente impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Torino l’avviso di intimazione di pagamento notificatogli l’11 dicembre 2015, limitatamente alle entrate tributarie, deducendo l’intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle richiamate nell’atto, la mancata allegazione delle cartelle stesse e il difetto di motivazione dell’intimazione.
L’ente della riscossione contestò l’eccepita prescrizione quinquennale, sostenendo l’applicabilità del termine decennale. La Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso, dichiarando prescritto il diritto alla riscossione. L’appello dell’agente della riscossione fu rigettato dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte, che confermò la sentenza di primo grado. Avverso tale decisione, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, censurando la sentenza impugnata per non essersi conformata ai principi che regolano la prescrizione dei crediti oggetto di causa. La Suprema Corte ha ribadito che il diritto alla riscossione dei tributi erariali, tra cui l’IVA, in mancanza di un’espressa disposizione derogatoria, si prescrive nel termine ordinario decennale. Tali crediti, infatti, non sono riconducibili alle prestazioni periodiche di cui all’art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ., poiché l’obbligazione tributaria, pur correlata a periodi d’imposta, ha carattere autonomo e unitario e postula, per ciascuna annualità, una nuova verifica dei presupposti impositivi, secondo quanto già chiarito da Cass. n. 32308/2019 e Cass. n. 12740/2020.
La Corte ha precisato che la Commissione tributaria regionale aveva correttamente escluso la trasformazione del termine di prescrizione per effetto della sola mancata impugnazione della cartella, in linea con il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 23397/2016, ma aveva errato nel ritenere tout court maturata la prescrizione, senza considerare che, con riguardo ai crediti IVA azionati, il termine applicabile era quello decennale e non quello quinquennale.
La decisione impugnata è risultata, inoltre, carente per aver reputato assorbente il mero decorso del tempo tra la notificazione delle cartelle e quella dell’intimazione dell’11 dicembre 2015, senza scrutinare le specifiche deduzioni dell’appellante concernenti, da un lato, la sospensione dei termini prescrizionali prevista dall’art. 1, comma 623, della legge n. 147 del 2013 e, dall’altro, l’incidenza di precedenti atti interruttivi, come le intimazioni notificate il 27 novembre 2014, ritualmente allegati in appello.
La Corte ha concluso che tali circostanze erano idonee a incidere direttamente sul maturare della prescrizione e imponevano un accertamento puntuale da parte del giudice di merito. L’omessa verifica della sospensione legale e della portata interruttiva delle intimazioni ha determinato l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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