Eccezioni rilevabili d’ufficio in comparsa conclusionale e condotta abusiva (Cass. civ. Sez. 1 n. 20518 del 17.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La proposizione, in sede di comparsa conclusionale, di eccezioni rilevabili d’ufficio non integra una condotta abusiva, né costituisce elemento di valutazione negativa ai sensi dell’art. 4, comma 7, d.m. n. 55/2014, poiché tale facoltà non incontra le preclusioni processuali proprie delle eccezioni in senso stretto. Ne consegue che la sanzione dell’aumento del compenso, applicata dal giudice di merito per avere la parte esercitato un potere riconosciutole dall’ordinamento, si pone in contrasto con il diritto di difesa e con i canoni del giusto processo di cui agli artt. 24 e 111 Cost.

Il Fatto

La ditta individuale ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Catania che, in riforma della decisione del Giudice di Pace, ha accolto l’appello del Comune in una controversia relativa a una diffida di pagamento COSAP per l’occupazione di un’area asseritamente gravata da servitù di uso pubblico. Il ricorso si articola in nove motivi, concernenti la mancata sospensione del giudizio, la sussistenza della dicatio ad patriam, la notifica dell’atto presupposto, la regolazione delle spese e, in particolare, l’aumento del compenso del difensore della parte vincitrice disposto per avere l’appellata sollevato eccezioni tardive nella comparsa conclusionale.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibili o infondati i primi sette motivi. In particolare, reputa inammissibile, per difetto di autosufficienza, il motivo sulla mancata sospensione del giudizio, non essendo stata dimostrata la pregiudizialità necessaria tra i giudizi. Riguardo alla servitù di uso pubblico, la censura che attinge l’accertamento compiuto dal giudice di merito è ritenuta non sindacabile in cassazione, ove congruamente motivata.

La Corte afferma che non viola l’art. 63 d.lgs. n. 446/1997 il giudice che ritenga dovuto il canone anche per porzioni di area privata assoggettata a uso pubblico, giacché il presupposto impositivo non è escluso dalla titolarità privata del bene. La costituzione della servitù può avvenire anche per comportamento concludente, valorizzando l’uso pubblico protratto.

L’ottavo motivo è invece accolto. Il Tribunale aveva qualificato come abusiva la condotta della parte appellata per avere dedotto in comparsa conclusionale eccezioni ritenute tardive, disponendo l’aumento del compenso del difensore di controparte. La Corte osserva che, secondo il consolidato orientamento, le eccezioni rilevabili d’ufficio possono essere dedotte anche in quella sede, non incontrando le preclusioni delle eccezioni in senso stretto; la relativa allegazione non può essere sanzionata come abusiva.

La sanzione dell’aumento del compenso si pone quindi in contrasto con i principi che tutelano l’esercizio del diritto di difesa e il giusto processo. La Corte, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., cassa la sentenza impugnata e ridetermina i compensi del difensore del Comune, detraendo l’incremento percentuale applicato. Rigetta nel resto il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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