Errore materiale nel dispositivo correggibile con ordinanza in camera di consiglio (Cass. civ. Sez. V n. 22898 del 08.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’errore materiale contenuto nel dispositivo di un provvedimento della Corte di cassazione è correggibile con ordinanza resa in camera di consiglio, non richiedendo l’esercizio di alcuna attività valutativa. La correzione opera quando l’inesattezza sia desumibile dallo stesso contesto del provvedimento da emendare, senza necessità di interpretazioni congetturali. Il giudice che procede individua l’errore materiale nella contraddizione tra il dispositivo e la parte motiva o il frontespizio del provvedimento stesso, e rettifica la sola indicazione erronea, lasciando immutato il resto. Il rimedio ha natura officiosa e non incide sul giudicato sostanziale formatosi sul provvedimento corretto.

Il Fatto

La controversia prende avvio dalla segnalazione della Cancelleria, che rileva una discrasia nel dispositivo dell’ordinanza n. 32277/2024 emessa dalla Sez. V civile della Corte di cassazione ad esito dell’udienza del 24.10.2024 e pubblicata il 13.12.2024. In quel dispositivo, la Corte aveva cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, mentre il frontespizio del provvedimento indicava la sentenza impugnata come emessa dalla CTR del Lazio n. 1020/2019.

La contribuente ha depositato memoria telematica condividendo la segnalazione della Cancelleria. La Corte è stata quindi investita della questione relativa alla correggibilità del dispositivo.

La Motivazione della Corte

La Sez. V muove dalla qualificazione giuridica della vicenda: si configura un’ipotesi di errore materiale. Elemento decisivo è il fatto che il frontespizio dell’ordinanza da correggere indica la sentenza impugnata come pronunciata dalla CTR del Lazio n. 1020/2019.

Da questo dato la Corte trae la conseguenza che, in dispositivo, il rinvio avrebbe dovuto indicare quale giudice ad quem la Corte di giustizia tributaria del Lazio e non quella della Lombardia. La contraddizione è interna allo stesso provvedimento e non richiede alcuna attività interpretativa ulteriore.

Il percorso argomentativo è lineare: accertata la discrasia, la Corte dispone la correzione del solo dispositivo. Il meccanismo opera senza toccare la sostanza della decisione, che resta quella resa in esito all’udienza del 24.10.2024.

Il P.Q.M. ordina quindi che, dove è scritto “con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia”, si legga “con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio”. La Cancelleria è incaricata dell’annotazione sull’originale.

La decisione conferma il perimetro del rimedio officioso: la correzione riguarda solo l’indicazione erronea del giudice di rinvio, con effetto retroattivo sull’originario dispositivo, e non modifica né il percorso logico né l’esito sostanziale della decisione corretta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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