Errore revocatorio e omesso rilievo dell’improcedibilità: non è errore di fatto (Cass. civ. Sez. 5 n. 20529 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto idoneo a fondare la revocazione ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c. presuppone un contrasto tra due rappresentazioni dello stesso oggetto, una risultante dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti o documenti processuali. Esso deve consistere in un errore percettivo o in una svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto incontrovertibilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, purché quel fatto non abbia costituito punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato; deve essere immediatamente rilevabile senza particolari indagini ermeneutiche e deve rivelarsi essenziale e decisivo. L’omesso rilievo d’ufficio dell’improcedibilità del ricorso per cassazione, conseguente al mancato deposito di copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notificazione, configura un errore di giudizio, ovvero una violazione processuale, e non un errore di fatto revocatorio.
Il Fatto
La società contribuente aveva impugnato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Teramo un sollecito di pagamento relativo alla Tari per l’anno 2018, emesso dal Comune di Roseto degli Abruzzi. Il ricorso era stato respinto in primo grado, ma la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, accogliendo parzialmente l’appello della società, aveva ridotto la pretesa applicando le tariffe previste per l’anno successivo.
Il Comune aveva quindi proposto ricorso per cassazione, accolto dalla Corte con ordinanza n. 8328 del 2025, che aveva cassato la decisione di secondo grado con rinvio. Avverso tale pronuncia la società ha proposto ricorso per revocazione, deducendo un presunto errore di fatto della Corte, la quale non avrebbe percepito che il Comune, pur dichiarando di aver ricevuto la notificazione della sentenza d’appello, non aveva allegato al fascicolo la relativa documentazione, rendendo così impossibile verificare la tempestività dell’impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, nel decidere il ricorso per revocazione, ha preliminarmente ricostruito i confini dell’errore di fatto revocatorio, richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui esso postula un contrasto tra la rappresentazione contenuta nella sentenza e quella emergente dagli atti processuali. L’errore deve derivare da una svista materiale, essere immediatamente rilevabile e avere carattere decisivo, nel senso che senza di esso la decisione sarebbe stata diversa.
Applicando tali princìpi al caso di specie, la Corte ha escluso che nell’ordinanza revocanda siano rinvenibili affermazioni da cui desumere che il collegio, per un errore percettivo, abbia supposto l’esistenza del deposito di copia autentica della sentenza impugnata. L’eventuale mancato rilievo d’ufficio dell’improcedibilità del ricorso avrebbe semmai integrato una violazione di una norma processuale, vale a dire un errore di giudizio, non un errore di fatto.
Richiamando precedenti in tema di tardiva proposizione del ricorso per cassazione non rilevata in sentenza, la Corte ha chiarito che ciò che qualifica l’errore revocatorio non è il mancato rilievo di un vizio processuale, ma la circostanza che tale omissione sia derivata dall’inesatta supposizione, esplicitata nella motivazione del provvedimento, circa l’esistenza o l’inesistenza di un fatto. La prima ipotesi costituisce una mera violazione processuale, la seconda un errore percettivo con portata decisiva.
Alla luce di tali argomentazioni, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, aderendo alle conclusioni del Pubblico Ministero, senza provvedere sulle spese, non avendo il Comune svolto difese, e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del c.d. doppio contributo unificato.
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Nota della Redazione
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