Deroga IVA provvigioni da mandante estera prova a carico contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 8116 del 27.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, l’onere di provare l’esistenza dei presupposti della deroga al regime di territorialità dell’imposta grava sul contribuente, in forza del principio generale secondo cui la prova dei fatti che legittimano la deroga al normale regime impositivo incombe su chi la invoca. L’emittente della fattura è tenuto ex lege ad applicare l’imposta in presenza di una prestazione obiettivamente imponibile, con la conseguenza che l’eventuale affidamento riposto sulle direttive impartitegli dal committente non assume efficacia scusante del mancato assoggettamento a IVA. Il giudice tributario deve autonomamente esaminare i dati di fatto addotti dall’Ufficio a sostegno della piena operatività in Italia del mandante estero, senza arrestarsi alla pendenza degli esiti del procedimento penale.
Il Fatto
Il contribuente, agente e rappresentante di una società con sede in San Marino operante nel commercio di cancelleria, aveva proposto distinti ricorsi avverso altrettanti avvisi di accertamento con i quali l’amministrazione finanziaria gli contestava l’omessa dichiarazione di ricavi per provvigioni maturate negli anni 2007-2010 e l’assoggettamento a IVA delle provvigioni fatturate, ritenendo non spettante l’esenzione.
La Commissione Tributaria Provinciale respinse i ricorsi riuniti; la CTR dell’Umbria accolse parzialmente l’appello, confermando i maggiori ricavi ma escludendo l’imposta, sul rilievo che il contribuente non fosse in grado di percepire la difforme realtà societaria della mandante e avesse fatto ragionevole affidamento sulle sue direttive. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione dell’onere probatorio in materia di territorialità dell’imposta. Richiamando un insegnamento consolidato, ribadito da Sez. V n. 10355 del 31/03/2022 e, quanto alle cessioni intracomunitarie, da Sez. V n. 15871 del 29/07/2016, si afferma che la prova dei presupposti della deroga al regime ordinario incombe su chi la invoca, dunque sul contribuente che abbia fatturato le prestazioni come non imponibili.
La CTR non si è attenuta a tale regola. Essa, inoltre, ha pretermesso che il contribuente aveva svolto la propria attività in Italia, per clienti italiani, su merci di cui la mandante aveva la disponibilità nel territorio dello Stato, senza porre in essere operazioni connesse a scambi internazionali.
Sul piano dell’accertamento, il giudice di merito ha espressamente ricusato di verificare se la mandante disponesse di una stabile organizzazione in Italia, limitandosi a osservare che non erano noti i definitivi sviluppi della sentenza penale richiamata dall’Ufficio. In tal modo ha omesso di esaminare autonomamente i dati di fatto addotti a sostegno della piena operatività della società in Italia, segnatamente la disponibilità di un operatore logistico.
Il terzo passaggio riguarda la buona fede del contribuente. La Corte rileva che nella specie egli era il soggetto emittente le fatture e che su di lui grava direttamente l’obbligo di imprimere alle operazioni rappresentate in fattura il corretto regime fiscale. Poiché l’emittente è tenuto ex lege ad applicare l’imposta in presenza di una prestazione obiettivamente imponibile, l’affidamento sulle direttive del committente non può scusare il mancato assoggettamento, in violazione dell’art. 9 d.P.R. n. 633/1972.
Entrambi i motivi sono pertanto accolti. La sentenza impugnata è annullata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria per nuovo esame, anche in ordine alle questioni riproposte in controricorso, e per la regolazione delle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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