Prova della recidiva nel biennio per la guida senza patente (Cass. pen. Sez. VII n. 23659 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida senza patente, per la prova della recidiva nel biennio, idonea a escludere il reato dalla depenalizzazione ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, non è necessario produrre un’attestazione documentale della definitività dell’accertamento del pregresso illecito. È sufficiente un elemento di prova accompagnato dalla mancata allegazione, da parte del ricorrente, di aver presentato ricorso avverso l’irrogazione della sanzione o richiesta di oblazione non respinta. Resta fermo che la prova della definitività dell’accertamento è a carico dell’accusa, la quale può fornirla con elementi di sicuro valore probatorio dai quali risalire, in mancanza di allegazioni contrarie dell’interessato, alla certezza della definitività della pregressa violazione amministrativa. Il trattamento sanzionatorio è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e censurabile in legittimità solo se incongruo e manifestamente illogico.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia di condanna resa dal Tribunale di Foggia per il reato di cui all’art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Propone due motivi: violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio. La questione centrale riguarda la prova della recidiva nel biennio, rilevante per escludere il reato dalla depenalizzazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII rileva che entrambi i motivi sono inammissibili, perché meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito.
Sul primo motivo la Corte richiama il principio secondo cui, in materia di guida senza patente, la prova della recidiva nel biennio non richiede un’attestazione documentale della definitività del pregresso illecito. È sufficiente un elemento di prova, accompagnato dalla mancata allegazione, da parte del ricorrente, di aver proposto ricorso avverso l’irrogazione della sanzione o di aver presentato richiesta di oblazione non respinta.
Il Collegio ribadisce, in coerenza con Sez. 7, ord. n. 30502 del 10/07/2024, che la prova della definitività dell’accertamento resta a carico dell’accusa. La relativa dimostrazione può essere fornita con elementi di sicuro valore probatorio, dai quali risalire — in mancanza di allegazioni contrarie dell’interessato — alla certezza della definitività della pregressa violazione amministrativa.
Sul secondo motivo la Corte ricorda che il trattamento sanzionatorio è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e può venire in rilievo in legittimità solo se incongruo e manifestamente illogico. Nel caso di specie tale evenienza non ricorre: il giudice di appello ha evidenziato la congruità e l’adeguatezza della pena rispetto al fatto commesso, oltretutto reiterato.
La Corte richiama infine Sez. 6, n. 7251 del 11/01/1990, secondo cui l’obbligo di motivazione sull’entità della pena è sufficientemente osservato quando il giudice dichiari di ritenere “adeguata”, “congrua” o “equa” la misura applicata, espressione che lascia ritenere il riferimento globale agli elementi dell’art. 133 cod. pen.
Nota della Redazione
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