Notifica telematica del disconoscimento INPS e decorrenza della decadenza (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6896 del 14.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione al lavoratore del disconoscimento di giornate lavorative agricole mediante pubblicazione telematica da parte dell’INPS nel proprio sito internet, ai sensi dell’art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011, nel testo antecedente alla modifica dell’art. 43, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020, può avere ad oggetto anche giornate relative all’iscrizione negli elenchi nominativi annuali antecedenti l’entrata in vigore della norma. Non si pone, pertanto, una questione di retroattività della disposizione, né di necessità di disciplina transitoria, applicandosi le nuove modalità telematiche di notifica ai disconoscimenti intervenuti dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 98/2011. La questione di legittimità costituzionale proposta in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. è manifestamente infondata, poiché l’esercizio di ogni diritto può essere regolato e limitato secondo una scelta discrezionale del legislatore, coerente con il sistema e giustificabile per ragioni di certezza della situazione finanziaria dell’ente erogatore.
Il Fatto
Un lavoratore agricolo proponeva domanda per la dichiarazione di sussistenza del proprio rapporto di lavoro e per la reiscrizione negli elenchi bracciantili. Il Trib. Salerno dichiarava la decadenza dalla domanda, rilevando che la cancellazione dagli elenchi era stata pubblicata sul sito dell’INPS in data 15.6.2012 e che il ricorso era stato depositato solo il 28.5.2014, oltre il termine di 120 giorni di cui all’art. 22, comma 1, del d.l. n. 7/1970, conv. con l. n. 83/1970. La Corte d’appello di Salerno confermava sostanzialmente la decisione di primo grado.
Il lavoratore ricorreva quindi per cassazione, deducendo la violazione delle medesime norme e una questione di legittimità costituzionale, sostenendo che per un rapporto lavorativo intercorso prima dell’entrata in vigore della disciplina l’Istituto avrebbe dovuto procedere alla comunicazione personale. L’INPS resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta il motivo di ricorso muovendo dalla giurisprudenza consolidata di legittimità. La notificazione telematica del disconoscimento di giornate lavorative, realizzata mediante pubblicazione sul sito internet dell’INPS ai sensi dell’art. 38, comma 7, del d.l. n. 98/2011, nel testo antecedente alla modifica del 2020, può riguardare anche giornate relative a iscrizioni in elenchi annuali anteriori all’entrata in vigore della norma stessa. Il richiamo è a Cass. n. 37974 del 2022.
La Corte afferma di voler dare continuità a tale indirizzo. Il punto decisivo è che non si configura alcun problema di retroattività: le nuove modalità telematiche di notifica si applicano ai disconoscimenti intervenuti dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 98/2011. Ciò che rileva è il momento del disconoscimento, non l’epoca di maturazione delle giornate lavorative. Ne consegue che neppure si pone l’esigenza di una disciplina transitoria.
Quanto alla questione di legittimità costituzionale, la Corte la ritiene manifestamente infondata. Ricorda che secondo la giurisprudenza costituzionale l’esercizio di ogni diritto, anche se costituzionalmente garantito, può essere regolato e sottoposto a limitazioni in forza di una scelta discrezionale del legislatore, purché coerente con il sistema e giustificabile. Nel caso di specie la giustificazione risiede in ragioni di certezza della situazione finanziaria dell’ente erogatore del trattamento. Il riferimento è a Corte cost. n. 192 del 2005.
La Corte precisa che un’incongruità della decadenza sarebbe ravvisabile solo ove il termine fosse determinato in modo da non rendere possibile l’esercizio del diritto. Poiché le norme si applicano ai disconoscimenti successivi all’entrata in vigore della legge, il percorso argomentativo non introduce alcuna applicazione retroattiva. Il ricorso viene quindi rigettato. Non si provvede alla liquidazione delle spese, in presenza della dichiarazione ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., e si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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