L’amministratore unico può ottenere il visto per lavoro autonomo per le cariche societarie (TAR Lazio n. 12914 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’amministratore unico di una società a responsabilità limitata, già in attività da almeno tre anni, può richiedere il visto di ingresso per lavoro autonomo ai sensi dell’art. 26, comma 2, d.lgs. n. 286/1998, sebbene la carica non sia letteralmente indicata nel punto 7.2 dell’Allegato A al d.i. n. 850/2011. La disposizione, che menziona il presidente, il membro del consiglio di amministrazione, l’amministratore delegato e il revisore dei conti, non ha natura tassativa ma individua determinate categorie solo al fine di esentarle, in ragione delle maggiori garanzie dello strumento societario, dall’attestazione dei parametri finanziari di cui all’art. 39, comma 3, d.P.R. n. 394/1999. Rileva, pertanto, la sostanziale coincidenza funzionale dell’amministratore unico con gli organi gestori indicati, fermo restando il potere di controllo della sede diplomatica sull’effettiva consistenza della società.

Il Fatto

Un cittadino della Federazione Russa, nominato amministratore unico di due società a responsabilità limitata italiane, costituite e operative dal 2013 nel settore medicale e diagnostico, presentava domanda di visto per lavoro autonomo ai sensi del punto 7.2 dell’Allegato A al d.i. n. 850/2011, al fine di svolgere in Italia l’incarico gestorio. Il Consolato Generale d’Italia in San Pietroburgo negava il visto, ritenendo che la figura dell’amministratore unico non rientrasse tra le cariche espressamente contemplate dalla norma. Il ricorrente impugnava il diniego, deducendo violazione della normativa di settore ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, richiamando la portata dell’art. 26, comma 2, d.lgs. n. 286/1998, che riferisce il visto per lavoro autonomo allo straniero che intenda esercitare in Italia un’attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire società o accedere a cariche societarie. Ha quindi osservato che, sebbene in senso letterale l’amministratore di una S.r.l. non coincida con il “membro del consiglio di amministrazione” o con l’“amministratore delegato”, sussiste una sostanziale coincidenza quanto all’esercizio delle funzioni gestorie dell’ente.

Il Collegio ha precisato che il punto 7.2 dell’Allegato A al d.i. n. 850/2011 non individua tassativamente le cariche abilitanti al rilascio del visto, ma elenca determinate figure al solo fine di esentarle, in ragione delle maggiori garanzie intrinseche della società di capitali, dall’attestazione dei parametri finanziari di cui all’art. 39, comma 3, d.P.R. n. 394/1999.

In questa prospettiva, la finalità della norma risulta rispettata anche nel caso dell’amministratore unico: la costituzione della S.r.l. da oltre tre anni offre quelle garanzie strutturali che consentono di prescindere dalla suddetta attestazione, a prescindere dal modello gestorio adottato, fermo restando che alla sede diplomatica spetta un controllo sull’effettiva consistenza della società, controllo che nel caso di specie non aveva formato oggetto di rilievi.

Il TAR ha, invece, respinto la domanda di ordine di rilascio del visto, poiché residuano in capo all’Amministrazione valutazioni che implicano l’esercizio di poteri non meramente vincolati, non ricorrendo i presupposti per l’applicazione dell’art. 31, comma 3, c.p.a.. In conclusione, il ricorso è stato accolto e l’atto impugnato annullato, con condanna dell’Amministrazione alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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