Proroghe differenziate per il deposito telematico nel processo penale (Cons. Stato n. 1087 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere regolamentare conferito dall’articolo 87, comma 3, del decreto legislativo n. 150/2022 può essere esercitato più volte dall’Amministrazione, anche a distanza di tempo, per interventi “manutentivi” del regolamento sul processo penale telematico, qualora emergano condizioni che ne determinino la necessità. La rimodulazione dei termini di transizione al regime di deposito esclusivamente telematico costituisce esercizio di discrezionalità tecnica e amministrativa, che richiede un’adeguata e specifica motivazione in relazione alle criticità di ciascun segmento processuale. L’entrata in vigore immediata del regolamento, in deroga alla vacatio legis, è consentita ai sensi dell’articolo 10 delle disposizioni preliminari al codice civile, potendo la deroga essere anche implicita e desumibile dalla norma attributiva del potere regolamentare. Gli atti normativi a rilevanza esterna sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, con obbligo di menzione nel preambolo e nell’explicit.
Il Fatto
Il Ministero della giustizia ha trasmesso al Consiglio di Stato, con nota dell’11 giugno 2026, lo schema di decreto ministeriale recante “Regolamento recante ulteriori modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217, in materia di processo penale telematico”, chiedendone il parere ai sensi dell’articolo 36 del r.d. n. 444/1942. Lo schema, composto da due articoli, interviene sul regolamento già modificato dai decreti ministeriali n. 206/2024 e n. 206/2025, sui quali la Sezione si era già espressa. Il provvedimento, trasmesso in via d’urgenza per l’adozione entro il 30 giugno 2026, proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2026 il termine per il deposito telematico degli atti relativi alle intercettazioni e sostituisce il termine unitario di decorrenza dell’obbligo di deposito esclusivamente telematico, fissato al 1° gennaio 2027, con termini differenziati per uffici e procedimenti. Sono stati acquisiti i pareri del Consiglio nazionale forense e del Consiglio Superiore della Magistratura, nonché il visto della Ragioneria generale dello Stato.
La Motivazione della Corte
La Sezione ritiene che la base legale dello schema sia correttamente individuata nell’articolo 87, comma 3, del decreto legislativo n. 150/2022, che consente all’Amministrazione un nuovo esercizio del potere regolamentare per interventi manutentivi del regolamento, come già affermato nei precedenti pareri n. 1558/2024 e n. 1485/2025. Esclude la necessità di una nuova richiesta di parere al Garante per la protezione dei dati personali, poiché le modifiche incidono solo sull’articolazione temporale della transizione e non sulle regole tecniche del processo penale telematico.
La Sezione giudica l’articolazione temporale del regime transitorio specificamente e ragionevolmente motivata dall’Amministrazione, sulla base dell’AIR e della valutazione del NUVIR, che evidenziano un monitoraggio effettuato nell’aprile 2026 da cui risulta una crescita dell’adozione del processo digitale in relazione al tempo di adozione e alla complessità dell’atto. I termini differenziati, calibrati sulla durata media legale delle fasi processuali, rispondono all’esigenza di preservare la continuità del servizio giustizia e di subordinare la piena digitalizzazione dei gradi successivi al completamento di quella del grado precedente. La proroga del termine per le intercettazioni al 31 dicembre 2026, pur interferendo con i target PNRR, è ritenuta giustificata dalla delicatezza e specificità del segmento, considerata la sensibilità costituzionale dell’ambito.
Quanto all’osservazione del CSM circa i procedimenti pendenti con intercettazioni già avviate in modalità analogica, la Sezione evidenzia che nell’AIR e nella relazione illustrativa non risultano esposti elementi istruttori sufficienti sull’impatto della disciplina sui procedimenti in corso. Pur non condividendo integralmente la soluzione proposta dall’Organo, che produrrebbe una protratta gestione non telematica, la Sezione ritiene l’osservazione meritevole di attenta considerazione e la rimette alla valutazione dell’Amministrazione per una possibile integrazione o modifica dello schema.
La Sezione, infine, invita l’Amministrazione a inserire nel preambolo del decreto un visto analogo a quello riportato nei precedenti decreti ministeriali n. 206/2024 e n. 206/2025, che dia conto della deroga alla vacatio legis ai sensi dell’articolo 10 delle disposizioni preliminari al codice civile, nonché a menzionare l’adempimento del controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti sia nel preambolo che nell’explicit, trattandosi di atto normativo a rilevanza esterna.
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Nota della Redazione
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