Punteggi tecnici discrezionali e soccorso istruttorio non colma carenze dell’offerta (TAR Campania n. 1797 del 05.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione delle offerte tecniche espressa dalla commissione giudicatrice mediante giudizi e attribuzione di punteggi, a fronte dei criteri della lex specialis, costituisce apprezzamento connotato da discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti della manifesta illogicità, contraddittorietà o lacunosità istruttoria. Per sconfessare il giudizio della commissione non basta evidenziarne la non condivisibilità, dovendosi dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità. Il criterio di valutazione qualificato come discrezionale dalla legge di gara non consente al giudice un sindacato sostitutivo di merito. La dedotta disparità di trattamento rispetto ad altro lotto della medesima procedura richiede la dimostrazione dell’identità delle situazioni poste a confronto. Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per colmare carenze od omissioni dell’offerta tecnica o economica.

Il Fatto

La ricorrente, operatore economico del settore dei dispositivi medici, ha partecipato alla procedura aperta indetta da SORESA S.p.A. per la fornitura di protesi d’anca, di ginocchio, di spalla, cementi e strumenti per chirurgia protesica destinata alle aziende sanitarie della Regione Campania e della Regione Molise. Con riferimento al lotto n. 7, l’offerta tecnica della società ha conseguito un punteggio di 34,48 punti, inferiore alla soglia di sbarramento di 36/70 prevista dall’art. 17 del disciplinare, con conseguente esclusione disposta con la determinazione dirigenziale n. 228 del 12.09.2024.

La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione e la comunicazione di esclusione, contestando l’attribuzione di zero punti ai sub parametri 5.3 (“Cotile: letteratura scientifica”) e 5.4 (“Cotile: Follow up”). Ha proposto motivi aggiunti avverso la relazione della commissione di gara depositata in giudizio,deducendo anche la disparità di trattamento rispetto al lotto n. 22, nel quale, per il medesimo cotile, erano stati riconosciuti punti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto precisato che il sub parametro 5.3 è espressamente qualificato dalla lex specialis come criterio discrezionale, con la conseguenza che l’amministrazione dispone di un margine di discrezionalità tecnica. Il sindacato giurisdizionale resta confinato alla manifesta illogicità, alla contraddittorietà e alla lacunosità istruttoria, secondo il principio espresso da Cons. Stato, sez. III, n. 1699 del 09.03.2022, richiamato nel provvedimento.

Applicando tale criterio, il Tribunale ha ritenuto infondate le censure. La commissione ha motivato in modo congruo che i cinque lavori scientifici allegati, pur pubblicati su riviste recensite, non riguardavano specificamente il cotile offerto; che uno studio era stato presentato solo in abstract; che alcuni titoli provenivano da rivista edita dal produttore e non censita su database; che altro titolo era un semplice abstract congressuale. La valutazione è stata quindi giudicata non censurabile.

Quanto alla prospettata disparità di trattamento rispetto al lotto n. 22, il Collegio l’ha esclusa. La diversa attribuzione di punteggio trovava giustificazione nella presenza, solo nella documentazione del lotto n. 22, di uno studio che consentiva di ricavare il riferimento al cotile e un follow-up di dieci anni. Tale studio non era allegato per il lotto n. 7, ove era offerto uno stelo femorale differente.

Sul sub parametro 5.4, di natura tabellare, il Tribunale ha confermato l’attribuzione di zero punti, rilevando che gli studi prodotti non attenevano al cotile offerto e non erano qualificabili come pubblicazioni indicizzate o dati di registro. Il soccorso istruttorio è stato escluso, non potendo esso colmare carenze od omissioni dell’offerta tecnica.

Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati pertanto respinti, con compensazione delle spese nel rapporto tra la ricorrente e SORESA S.p.A. e nulla sulle spese rispetto alle controinteressate non costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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