Obbligo di provvedere e rimborso dei diritti di istruttoria (TAR Puglia n. 1608 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rimedio avverso il silenzio è diretto ad accertare la violazione dell’obbligo di provvedere su un’istanza del privato e prescinde dal contenuto discrezionale o meno del provvedimento richiesto. La qualificazione dei termini del procedimento di VIA come perentori, operata dall’art. 25, comma 7, d.lgs. n. 152/2006, rileva ai soli fini degli artt. 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, legge n. 241/1990 e non determina la perdita del potere: residua in capo all’Amministrazione l’obbligo di provvedere. La mancata espressione dei pareri nei termini o l’espressione di pareri negativi non elide l’obbligo di pronuncia espressa da parte del MASE. Il mancato rispetto dei termini del procedimento di VIA impone il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, prescindendo dalla natura dolosa o colposa del ritardo e senza necessità di preventiva istanza amministrativa.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato in data 3 febbraio 2023, e perfezionato in data 9 marzo 2023, istanza per il rilascio del provvedimento di VIA ex art. 23 d.lgs. n. 152/2006, relativa alla realizzazione di un impianto agrivoltaico e delle opere di connessione in un comune della provincia di Lecce. Il MASE, verificata la completezza dell’istanza, ha disposto la pubblicazione della documentazione per la consultazione pubblica, conclusasi il 24 giugno 2023.

Decorso il termine previsto senza provvedimento finale, la ricorrente ha diffidato l’Amministrazione in data 8 novembre 2024 senza ottenere riscontro. Ha quindi agito ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. per l’accertamento del silenzio e la condanna al provvedere, con richiesta di commissario ad acta, e per il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria versati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui l’azione avverso il silenzio presuppone il riscontro di un perdurante e antidoveroso contegno inerte del soggetto pubblico, senza che venga in rilievo la natura discrezionale del provvedimento richiesto (Cons. Stato, IV, n. 1559/2020; n. 8810/2019). La ricorrente ha correttamente individuato il fondamento dell’obbligo nella disciplina speciale dell’art. 25 d.lgs. n. 152/2006, oltre che nell’art. 2 legge n. 241/1990.

Il progetto rientra tra quelli di cui all’art. 8, comma 2-bis, in quanto incluso nel PNIEC, circostanza dedotta dalla ricorrente e non smentita. Trova quindi applicazione il termine dell’art. 25, comma 2-bis (trenta giorni dalla consultazione e comunque centotrenta dalla pubblicazione, più trenta per l’adozione). Il comma 1, ultimo periodo, dello stesso articolo conferma che la mancata o negativa espressione dei pareri non impedisce la valutazione, mentre il comma 2-quater disciplina il potere sostitutivo in caso di inerzia.

Quanto alla natura dei termini, l’art. 25, comma 7, li qualifica come perentori, ma con efficacia limitata agli articoli richiamati della legge n. 241/1990. La Corte ne deduce che non consegue la perdita del potere e che residua l’obbligo di provvedere. Richiama quindi il favor per le fonti rinnovabili e il Regolamento (UE) 2022/2577, nonché il consolidato orientamento sul silenzio illegittimo del MASE (TAR Lazio, III, n. 12670/2024; TAR Puglia, Bari, II, n. 500/2024; TAR Puglia, Lecce, II, n. 588/2024).

Nel caso concreto il procedimento non risulta concluso nonostante il decorso del termine, senza che l’introduzione di criteri legali di preferenza abbia inciso sui termini procedimentali (Cons. Stato, IV, n. 9777/2024). Il Collegio dichiara l’illegittimità del silenzio e riconosce l’obbligo di provvedere, assegnando novanta giorni, senza vincolo di contenuto, e riservando la nomina del commissario ad acta su istanza di parte.

Quanto alla domanda di rimborso, l’art. 25, comma 2-ter, prescinde dalla natura dolosa o colposa del ritardo e opera per il solo mancato rispetto del termine, senza necessità di preventiva istanza amministrativa. Accertato il versamento di € 4.341,11, non contestato, il MASE è condannato al pagamento di € 2.170,55, con condanna alle spese e compensazione con le altre amministrazioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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