Sindacato sui punteggi tecnici e prova di resistenza nella gara a lotti (Cons. Stato n. 510 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali della commissione è ammesso nei soli limiti dell’errore manifesto, del travisamento in fatto e della manifesta illogicità o contraddittorietà delle conclusioni. La specificazione dei criteri di valutazione operata dalla commissione prima dell’apertura delle buste è legittima quando si limita a chiarire i parametri già posti dalla lex specialis, senza introdurne di nuovi. Il principio di segretezza dell’offerta economica non è valore assoluto: in caso di regressione della procedura, la commissione può rivalutare le offerte tecniche a buste aperte, bilanciando l’anonimato con l’effettività della tutela e la conservazione degli atti. La prova di resistenza va verificata in concreto, e nelle gare divise in lotti le aggiudicazioni restano autonome, sicché il giudicato su un lotto non fa stato sugli altri per difetto di identità del petitum.

Il Fatto

Una società ha partecipato alla procedura aperta, articolata in 88 lotti, indetta dalla centrale di committenza sanitaria regionale per la fornitura di protesi. Per il lotto contestato l’aggiudicazione seguiva il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, con 70 punti all’offerta tecnica e 30 all’economica.

La società, esclusa per non aver superato la soglia di sbarramento di 36 punti su 70, impugnava dinanzi al TAR Campania l’esclusione e, con motivi aggiunti, l’aggiudicazione, rivendicando ulteriori punti sui sub-parametri tabellari e discrezionali. Il TAR respingeva il ricorso. Propone appello la società, resiste la stazione appaltante, che ripropone le eccezioni preliminari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto le eccezioni preliminari. Quella di difetto di integrità del contraddittorio è respinta: la prova di resistenza allegata colloca l’appellante dal settimo al sesto posto, con lesione della sola parte controinteressata, ritualmente evocata. Superato anche il rilievo sull’asserita inammissibilità delle censure per disvelamento dell’offerta economica. Il Consiglio richiama l’indirizzo dell’Adunanza plenaria n. 30 del 2012: il principio di segretezza va bilanciato con la conservazione degli atti e con l’effettività della tutela.

Quanto al verbale con cui la commissione ha precisato i criteri di conteggio delle misure, la Corte esclude che abbia introdotto nuovi parametri: esso ha solo esplicitato la regola di non cumulabilità dei dispositivi coincidenti per taglia e forma. La giurisprudenza ammette la specificazione dei criteri, purché avvenga prima dell’apertura delle buste. L’autovincolo così formato non è stato confutato.

Nel merito, i motivi sui sub-parametri tabellari sono respinti perché tangenti alla ratio decidendi, o perché confondono i “diametri” con le “misure”. Sui sub-parametri discrezionali la Corte ribadisce i limiti del sindacato giurisdizionale: le censure si risolvono nella pretesa di sostituire una propria valutazione a quella della commissione.

Decisivo è il rilievo assorbente: anche accogliendo le doglianze tabellari, i punti recuperabili (12) non colmerebbero il divario di 13,68 punti dalla sesta classificata. Poiché il terzo motivo è infondato, la prova di resistenza non è superata. L’appello è respinto, con rigetto delle domande risarcitorie; applicata la sanzione per superamento dei limiti dimensionali ex art. 13-ter, comma 5, disp. att. c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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