Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso per fatto univoco (TAR Sicilia n. 2584 del 16.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 84, ultimo comma, cod. proc. amm., anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti, il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso, nonché dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa. La dichiarazione del ricorrente di aver conseguito nelle more il bene della vita richiesto rende evidente l’assenza di interesse alla coltivazione del ricorso. Tale istanza va riqualificata come domanda di declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, produttiva di improcedibilità del ricorso. La compensazione delle spese può essere disposta in ragione delle circostanze e dell’esito della controversia.
Il Fatto
I ricorrenti hanno impugnato il bando con cui un’azienda ospedaliera universitaria, capofila per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di dirigenti medici nella disciplina di anestesia e rianimazione, aveva previsto l’assegnazione di dieci posti a una seconda azienda ospedaliera. Oggetto di impugnazione erano anche la deliberazione di indizione del concorso e due note della struttura destinataria dei posti. I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento degli atti, l’accertamento del diritto all’assunzione per la collocazione nella graduatoria approvata e la condanna allo scorrimento della graduatoria separata nei loro confronti.
Con ordinanza n. 153 del 14.4.2021 l’istanza cautelare è stata rigettata. Nelle more del giudizio i ricorrenti hanno rappresentato di aver ottenuto l’assunzione per la disciplina controversa e hanno chiesto dichiararsi l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese. L’amministrazione resistente non ha depositato memoria successiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha qualificato la domanda dei ricorrenti come istanza di declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione espressa di aver ottenuto l’assunzione richiesta rende evidente l’assenza di un interesse attuale alla coltivazione del ricorso e giustifica la declaratoria di improcedibilità.
Il percorso argomentativo si fonda sull’art. 84, ultimo comma, cod. proc. amm., che consente al giudice di desumere la sopravvenuta carenza di interesse da fatti o atti univoci intervenuti dopo la proposizione del ricorso e dal comportamento delle parti, anche in difetto delle formalità previste dai commi precedenti. Il Collegio richiama sul punto Consiglio di Stato, Sez. VI, 24.1.2020, n. 281 e TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 19.7.2021, n. 1472.
La decisione chiarisce il rapporto tra la dichiarazione di parte e l’esito processuale. Non si tratta di rinuncia agli atti, ma di una situazione di fatto che priva di attualità l’interesse alla pronuncia. Il giudice riqualifica l’istanza in base al suo contenuto sostanziale e ne trae la conseguenza della improcedibilità, senza esaminare nel merito i motivi di impugnazione.
Le spese sono state compensate in ragione delle circostanze e dell’esito della controversia, con ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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