Punto caratteristico degli allievi marescialli e limiti del sindacato del giudice amministrativo (Cons. Stato n. 2175 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio espresso dalla Commissione per l’attribuzione del punto caratteristico agli allievi dei corsi marescialli costituisce valutazione di ampia discrezionalità tecnica, funzionale alla verifica dell’idoneità dell’allievo a rivestire un ruolo di responsabilità nel Corpo. Esso è sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti dell’abnormità, dell’illogicità manifesta e del travisamento dei fatti, non potendo il giudice sostituire la propria ponderazione a quella dell’organo tecnico competente. Il punto caratteristico, per natura sintetica e globale, può legittimamente divergere dalle note caratteristiche e non richiede, in caso di difformità, alcuna motivazione rafforzata. La sua attribuzione non è condizionata dal rendimento negli studi né dal provvisorio conferimento del grado, e la reiterazione delle infrazioni disciplinari è elemento legittimamente valorizzabile anche in assenza di singole condotte di particolare gravità.

Il Fatto

L’appellata, vincitrice del concorso per l’ammissione al 93° Corso allievi marescialli della Guardia di finanza, frequentava il corso presso la Scuola ispettori e sovrintendenti con sede all’Aquila. Al termine del secondo anno, la Commissione per l’attribuzione del punto caratteristico le attribuiva un punteggio pari a 9,060/20, inferiore alla soglia minima di idoneità di 10/20. Con determinazione del 24 aprile 2024 l’Ispettorato disponeva il rinvio d’autorità dal corso ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 199 del 1995, con conseguente proscioglimento dalla ferma volontaria.

Il T.a.r. per l’Abruzzo accoglieva il ricorso, ravvisando un difetto di motivazione del giudizio della Commissione, assorbendo i restanti motivi e annullando in parte qua i provvedimenti. Il Ministero dell’economia e delle finanze interponeva appello, articolando sette motivi; l’appellata resisteva. Con ordinanza cautelare n. 2953 del 2025 la Sezione accoglieva la domanda di sospensiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua il nucleo della controversia nei limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni rese dagli organi di formazione militare. Il sistema delineato dal d.lgs. n. 199 del 1995, dal d.P.R. n. 1088 del 1959 e dal regolamento delle Scuole configura il punto caratteristico come giudizio complessivo e sintetico, distinto dalla documentazione caratteristica redatta dai superiori gerarchici per periodi circoscritti. La valutazione è oggi determinata da un modello matematico uniforme, con componente oggettiva al 60% e soggettiva al 40%.

Richiamando la giurisprudenza consolidata (Cons. Stato n. 1401/2020, n. 1484/2023, n. 452/2024), la Corte ribadisce che tali valutazioni sono connotate da ampia discrezionalità tecnica e sindacabili solo per abnormità. Il T.a.r., pur avendo correttamente enucleato i parametri in astratto, ha in concreto operato una rivalutazione sostitutiva, dequotando le valutazioni della Commissione sotto l’etichetta del difetto di motivazione.

Nel merito, il verbale del 15 gennaio 2024 dà conto con sufficiente analiticità degli elementi considerati: reiterazione delle sanzioni disciplinari, condotte di scarso senso di lealtà, scarsa partecipazione ai doveri di status, approccio superficiale, presenze inferiori alla media di compagnia. Il punteggio finale deriva dalla media ponderata tra componente oggettiva (11,1/20) e soggettiva (6/20), risultata determinante.

La Corte confuta quindi le singole criticità ravvisate dal primo giudice. La divergenza rispetto alle note caratteristiche è fisiologica e non impone motivazione rafforzata: le pregresse valutazioni erano appena sufficienti e in progressione negativa. L’assenza di giorni di consegna di rigore non esclude la rilevanza della reiterazione disciplinare. Il provvisorio conferimento del grado di maresciallo non sottende un giudizio globale positivo, essendo legato al solo rendimento negli studi. Il dato delle assenze, pur sotto la soglia dell’art. 45, comma 2, lett. d), è legittimamente valorizzato come elemento concorrente. Il rendimento scolastico e i permessi per merito non inficiano una valutazione sintetica e globale.

L’appello è pertanto accolto, la sentenza riformata e il ricorso di primo grado respinto, con condanna dell’appellata alle spese del doppio grado liquidate in € 5.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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