Recupero delle indennità indebite del militare: prova e fede privilegiata del verbale (Cons. Stato n. 2174 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il recupero delle somme indebitamente erogate dalla pubblica amministrazione costituisce atto dovuto, in quanto le risorse sono istituzionalmente destinate a finalità di pubblico interesse, e non richiede una specifica motivazione sull’interesse pubblico sotteso: è sufficiente che siano chiarite le ragioni per le quali il percipiente non ha diritto alla somma. In materia di ripetizione dell’indebito, ai sensi dell’art. 2697 c.c., spetta all’amministrazione fornire la prova dell’avvenuto pagamento e dell’assenza di una causa giustificativa. Tale onere è assolto mediante un’istruttoria analitica documentata da un verbale di constatazione redatto da pubblici ufficiali, assistito dall’efficacia probatoria dell’art. 2700 c.c. per i fatti attestati come avvenuti in loro presenza o da essi direttamente compiuti, ivi compreso il raffronto tra scritture ufficiali e dati posti a base della liquidazione. A fronte di tale rappresentazione, incombe sul percipiente l’onere della prova contraria, mediante specifica confutazione delle risultanze ispettive o produzione di documentazione idonea. La buona fede dell’accipiens rileva solo ai fini delle modalità del recupero, non impedisce l’esercizio del potere-dovere.

Il Fatto

Il giudizio riguarda un vicebrigadiere della Guardia di finanza, in servizio presso una sezione operativa navale, al quale l’Amministrazione ha contestato la percezione sine titolo, negli anni 2011-2014, di numerosi emolumenti accessori: indennità di presenza esterna e festiva, ore notturne, straordinario, buoni pasto, indennità di fuori sede in navigazione. All’esito di una verifica interna sulle scritture di servizio, compendiata in un verbale di constatazione del 1° settembre 2016, è emersa una discrasia tra i dati inseriti nei modelli “C/8” e quelli risultanti dalle scritture ufficiali. L’Amministrazione ha quantificato le somme in € 14.731,81 lordi e ne ha richiesto la restituzione; il ricorso gerarchico è stato respinto.

Il TAR Lazio, con sentenza del 2 maggio 2023, ha accolto il ricorso di primo grado per difetto di motivazione, ritenendo che l’Amministrazione avesse omesso di allegare la documentazione di servizio e che le allegazioni fossero generiche, sì da rendere impraticabile l’accertamento degli importi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’appello del Ministero. In via preliminare rileva che i motivi dichiarati assorbiti dal TAR non sono stati riproposti ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a. e restano estranei al thema decidendum.

Nel merito, il Consiglio conferma l’orientamento secondo cui la ripetizione dell’indebito riveste carattere di doverosità e il provvedimento di recupero non necessita di motivazione ulteriore rispetto alla dimostrazione dell’indebito. Richiama inoltre la regola dell’art. 2697 c.c., che pone a carico dell’amministrazione la prova del pagamento e dell’assenza di causa giustificativa.

Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l’Amministrazione ha assolto a tale onere. La pretesa si fonda su un’istruttoria protrattasi per oltre sette mesi e formalizzata in un verbale che individua con precisione le scritture ufficiali esaminate e le raffronta analiticamente con i modelli C/8 e con il sistema informatico, evidenziando le discrasie per ciascuna mensilità e tipologia di indennità. Le espressioni descrittive valorizzate dal TAR attengono alla parte riepilogativa del documento e non ne inficiano l’analiticità.

Il verbale, redatto da pubblici ufficiali nell’esercizio delle funzioni, è assistito dalla fede privilegiata di cui all’art. 2700 c.c., che si estende all’attestazione della consultazione delle scritture e alla rilevazione delle difformità, trattandosi di mero riscontro documentale privo di discrezionalità.

A fronte di ciò, l’appellato non ha assolto all’onere della prova contraria: non ha contestato le singole voci né prodotto documentazione idonea, limitandosi a censurare la metodologia di verifica. Il Collegio valorizza infine ulteriori indici convergenti: l’incompatibilità delle mansioni con talune indennità, l’archiviazione penale per difetto di dolo ma non di materialità, e l’accertamento della responsabilità disciplinare. L’appello è accolto e il ricorso di primo grado respinto, con condanna alle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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