Consorzio stabile qualificato anche se consorziata esecutrice priva di SOA (C.G.A.R.S. n. 940 del 11.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di gara il consorzio stabile è il solo soggetto che assume la qualifica di concorrente e di contraente, sicché il possesso dei requisiti partecipativi va accertato in capo al consorzio e non alle singole consorziate. Il cumulo alla rinfusa di cui all’art. 47, comma 1, d.lgs. n. 50/2016, letto alla luce dell’interpretazione autentica dell’art. 225, comma 13, d.lgs. n. 36/2023, opera come avvalimento ex lege bidirezionale: irrilevante è la carenza di attestazione SOA in capo alla consorziata esecutrice, poiché il consorzio risponde in solido e mette a disposizione della designata le proprie risorse. La scissione tra soggetto qualificato che non esegue e soggetto che esegue senza requisiti è dunque ammessa. Le valutazioni tecniche della commissione sono sindacabili solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.
Il Fatto
L’Autorità di sistema portuale del Mar della Sicilia Orientale indice una gara aperta per un accordo quadro relativo a lavori e servizi di ingegneria, in lotto unico. Alla procedura partecipano sette operatori. La società ricorrente si colloca al terzo posto con 85,73 punti; il consorzio stabile aggiudicatario e quello classificatosi secondo ottengono rispettivamente 95,08 e 88,08 punti. L’aggiudicazione definitiva viene disposta in favore del primo classificato e l’istanza di annullamento in autotutela è rigettata.
La ricorrente impugna davanti al TAR Sicilia, sede di Catania, l’ammissione dei due consorzi e i punteggi tecnici, chiedendo anche il risarcimento del danno in forma specifica ed equivalente. Il TAR respinge il ricorso e compensa le spese. Propone appello la società, reiterando tutti i motivi di primo grado.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio stralcia la memoria di replica del consorzio, depositata senza una memoria avversaria alla quale replicare, richiamando Cons. Stato, sez. III, n. 4525 del 2024. Rileva poi che la proposizione dell’appello ha fatto riemergere l’intero thema decidendum di primo grado e, secondo la logica di Adunanza plenaria n. 5 del 2015, esamina direttamente i motivi originari.
Il primo motivo è infondato. L’art. 47, comma 1, d.lgs. n. 50/2016 prevede il cumulo alla rinfusa senza limiti, mentre il comma 2 stabilisce che il consorzio esegue in proprio o tramite le consorziate, con responsabilità solidale. Dal combinato disposto il Collegio trae che la qualificazione è richiesta in capo al consorzio: quella delle consorziate rileva solo ai fini del cumulo. Una volta accertata la qualificazione del consorzio, non occorre verificare quella delle singole consorziate. Il cumulo integra un avvalimento ex lege bidirezionale, sicché la consorziata priva di SOA può eseguire usufruendo delle risorse del consorzio. Richiama in proposito Cons. Stato, sez. V, n. 1761 del 2023, n. 964 del 2021, n. 266 del 2024 e C.G.A.R.S. n. 49 del 2021. Poiché nel caso concreto non è contestato il requisito in capo al consorzio unitariamente inteso, la doglianza è infondata.
Il secondo motivo è parimenti infondato. La valutazione delle offerte tecniche costituisce discrezionalità tecnica sindacabile solo per manifesta illogicità o travisamento dei fatti (Cons. Stato, sez. III, n. 8621 del 2024). Il Collegio passa in rassegna i sub-criteri contestati e non riscontra vizi; talune censure risultano generiche o sfornite di prova. Quanto al sub-criterio sul quale la ricorrente aveva ottenuto 3,667 punti contro 5, la differenza di 1,333 punti non incide sulla graduatoria, con conseguente improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Le analoghe censure verso il secondo classificato sono improcedibili.
Dal rigetto dei motivi deriva il rigetto della domanda risarcitoria. L’appello è respinto e le spese sono compensate per l’esigua attività difensiva delle parti intimate.
Nota della Redazione
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