Criteri di valutazione dei titoli indeterminati e vizio di imparzialità nella selezione (C.G.A.R.S. n. 941 del 11.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure selettive per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, l’illegittimità dei criteri di valutazione dei titoli va riconosciuta non solo quando gli stessi siano stati formati dopo l’esame preliminare delle domande di partecipazione, in violazione del principio di imparzialità, ma anche quando difettino di determinatezza. La mancanza di una specificazione dei criteri in voci e sotto voci, con i relativi punteggi, rende incomprensibile l’iter logico seguito dall’organo valutativo e impedisce il controllo di adeguatezza, logicità e congruità delle valutazioni rimesso al giudice amministrativo. Resta fermo il limite della discrezionalità tecnica della commissione, non sindacabile nel merito, ma tale limite non opera quando il vizio sia denunciato a monte, investendo l’incongruenza in sé dei parametri adottati. In tal caso il giudice non sostituisce la valutazione, ma accerta l’inidoneità della griglia a orientare e a rendere verificabile il giudizio.

Il Fatto

Un professionista partecipava alla selezione indetta da un Comune per ricoprire, mediante contratto di lavoro autonomo, il ruolo di esperto tecnico, classificandosi al secondo posto con due punti di distacco dal vincitore. Impugnava davanti al TAR Sicilia gli atti della procedura, deducendo in via gradata l’esclusione del controinteressato per difetto del requisito di partecipazione, l’arbitrarietà dei punteggi attribuiti per i titoli, l’illegittimità dell’intera selezione e del contratto stipulato.

Il TAR accoglieva parzialmente il ricorso, ravvisando la sola violazione del principio di imparzialità per essere stati i criteri di valutazione individuati dopo l’esame preliminare delle domande; annullava i verbali della commissione e disponeva la rinnovazione della procedura; dichiarava il difetto di giurisdizione sulla domanda di inefficacia del contratto. L’interessato appellava chiedendo la riforma parziale sui motivi respinti, prospettando la conversione delle domande in azione di mero accertamento, stante l’asserito abbandono della procedura da parte del Comune.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. riconosce anzitutto l’interesse ad agire dell’appellante, inteso in senso sostanziale e non formale, poiché l’accoglimento di un solo motivo ha soddisfatto in parte l’interesse azionato, volto al primo posto in graduatoria e all’annullamento dell’atto indittivo. Assorbita la domanda di conversione in mero accertamento, la Corte ritiene superfluo stabilire se l’unica via di ristrimento sia l’azione risarcitoria.

Nel merito, il primo motivo è fondato. Il TAR aveva respinto la censura sui punteggi applicando l’orientamento secondo cui i giudizi della commissione sono espressione di discrezionalità tecnica infungibile, sindacabile solo per errore evidente. La Corte rileva l’errore e la contraddittorietà di tale motivazione: il ricorrente aveva denunciato a monte, in modo sintetico ma comprensibile, l’incongruenza in sé dei parametri, non solo il modo della loro applicazione.

Il primo giudice, rilevando che i criteri lasciano margini così ampi da rendere non percepibile il percorso logico e che l’individuazione delle fasce basse, medie e alte non si accompagna alla prefissazione dei criteri di collocazione e di attribuzione dei punteggi, ha in realtà confermato i vizi denunciati. Non convincono le difese del Comune sulla forzatura interpretativa ex post né sulla lesione del diritto di difesa, poiché dagli atti di primo grado emerge la piena contezza dell’ambito delle censure.

L’illegittimità dei criteri di valutazione della pregressa attività professionale va dunque riconosciuta, oltre che per la formazione successiva all’esame delle domande, anche per indeterminatezza, richiamandosi il consolidato orientamento sul punto. Restano assorbite le doglianze su rideterminazione giudiziale dei punteggi e omissione di pronuncia; è infondata la censura sulla mancata predeterminazione del parametro di durata, provvedendo l’avviso pubblico, e non è pretendibile il sindacato sostitutivo in assenza di validi criteri.

Il secondo e il terzo motivo sono infondati. L’avviso ha delineato in linea di massima i titoli valutabili, indicando le competenze apprezzate e i criteri di ammissibilità e valutazione richiesti dalle Linee guida dell’Agenzia per la coesione territoriale, senza che sia necessaria una puntuale elencazione dei titoli. L’appello è accolto nei limiti indicati, con riforma della sentenza e conferma delle statuizioni demolitorie; le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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