Riliquidazione TFS e recuperi INPS tra decadenza e errore materiale (TAR Lazio n. 1080 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La riliquidazione dell’indennità di buonuscita prevista dall’art. 13 legge 25.11.1957 n. 1139 non costituisce un provvedimento di secondo grado ai sensi del capo IV-bis della legge n. 241/1990, ma un ricalcolo finalizzato a tener conto del periodo di servizio successivo alla prima liquidazione. Ne consegue che ad essa non si applicano né i termini di decadenza previsti dagli artt. 26 e 30 d.P.R. n. 1032/1973, né i termini di prescrizione decorrenti dalla precedente liquidazione, potendo procedersi alla riliquidazione solo al termine del periodo complessivo di servizio. La disciplina di cui all’art. 30, ultimo comma, d.P.R. n. 1032/1973 resta invece applicabile alla rideterminazione dei contributi di riscatto. La somma trattenuta in forza di un mero errore materiale di digitazione è priva di titolo e va restituita ex art. 2033 cod. civ.
Il Fatto
Il ricorrente ha prestato servizio dapprima in servizio permanente effettivo presso la Marina Militare, transitando poi alla Polizia di Stato. Al collocamento a riposo gli è stata riconosciuta l’indennità di buonuscita, erogata in due tranches e calcolata su quarantatré anni di servizio. L’INPS ha tuttavia trattenuto la somma di euro 4.576,75, giustificando l’operazione nel prospetto di liquidazione con la sola voce “totale recuperi”.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Lazio, deducendo la decadenza ex artt. 26 e 30 d.P.R. n. 1032/1973, l’infondatezza nel merito della pretesa, la prescrizione quinquennale, il decorso del termine di diciotto mesi per l’annullamento d’ufficio e la natura indebita delle somme. L’Istituto si è costituito in resistenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto la fattispecie normativa, richiamando integralmente l’art. 13 legge n. 1139/1957, che disciplina la riliquidazione dell’indennità per il dipendente riassunto in servizio con reiscrizione al Fondo. Da tale disposizione il Tribunale ricava che la riliquidazione non è un provvedimento di secondo grado, bensì un ricalcolo volto a considerare il periodo di servizio successivo alla prima concessione.
Su questa premessa poggia il rigetto delle censure di decadenza e di prescrizione. Poiché il ricalcolo è possibile solo alla cessazione del rapporto complessivo, nessun termine potrebbe decorrere prima della ricorrenza dei presupposti di legge. Il riferimento agli artt. 26 e 30 d.P.R. n. 1032/1973 è pertanto ritenuto improprio. Il Collegio osserva inoltre che il ricorrente, invocando la decadenza, pretenderebbe di scindere la parte favorevole del provvedimento da quella sfavorevole, a fronte di una quantificazione che la legge impone unitaria.
Quanto ai profili di motivazione, il Tribunale rileva che si verte in tema di diritti soggettivi, con possibilità per il giudice amministrativo di accertare direttamente il rapporto sostanziale. Il richiamo nel provvedimento ai recuperi e agli interessi su indennità di fine servizio integra, per un atto di natura vincolata, la c.d. giustificazione ritenuta sufficiente dalla giurisprudenza.
È invece parzialmente fondata la contestazione di indebito. La somma trattenuta a titolo di interessi risulta frutto di un errore di digitazione, essendo il valore corretto inferiore. L’Istituto non può vantare alcun titolo su un importo derivante da mero errore materiale. Il Collegio accoglie quindi la domanda restitutoria, che ritiene ricompresa nella contestazione di indebito, condannando l’INPS alla restituzione di euro 1.292,50 oltre interessi ex art. 2033 cod. civ.
Parimenti fondata è la censura di decadenza relativa alla rideterminazione dei contributi di riscatto. Il d.P.R. n. 1032/1973 disciplina infatti anche i periodi riscattabili e il calcolo del contributo, con applicazione dell’art. 30, ultimo comma. Il termine di sessanta giorni ivi previsto risultava trascorso alla data di adozione del provvedimento. Il ricorso è pertanto accolto in parte, con annullamento parziale e condanna restitutoria complessiva di euro 1.569,91 oltre interessi.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.