Spese up-front rimborsabili per estinzione anticipata della cessione del quinto (ABF Collegio di Bari n. 1486 del 18.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di estinzione anticipata di un finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione, il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include anche i costi c.d. up-front, come le spese di istruttoria, in quanto corrispettivo di attività prodromiche alla conclusione del contratto. L’art. 125-sexies TUB, nella formulazione applicabile ai contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, va interpretato alla luce della sentenza CGUE 11 settembre 2019, C-383/18 (Lexitor). La successiva pronuncia CGUE 9 febbraio 2023, C-555/21 non contraddice tale statuizione, riguardando i soli contratti di credito immobiliare ai consumatori. In mancanza di una valida previsione pattizia sul punto, la riduzione dei costi up-front si quantifica secondo il criterio suppletivo della curva degli interessi. Restano irripetibili gli oneri erariali, in relazione ai quali l’intermediario opera come sostituto d’imposta.

Il Fatto

Il ricorrente aveva stipulato nel febbraio 2021 un contratto di prestito rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione mensile. Il finanziamento è stato estinto anticipatamente sulla base di un rendiconto emesso nell’aprile 2025, con chiusura al 31 maggio 2025 e 70 rate residue su 120 previste in origine.

Insoddisfatto del diniego opposto dall’intermediario al rimborso dei costi corrisposti in unica soluzione e non ancora maturati, il ricorrente ha adito l’Arbitro chiedendo la restituzione degli oneri commissionali trattenuti all’erogazione, in proporzione lineare al periodo non usufruito, per complessivi euro 437,50 oltre interessi legali; in subordine, secondo il criterio della curva degli interessi. Ha inoltre invocato il ristoro della penale per estinzione anticipata, la retrocessione delle rate eventualmente versate in eccedenza e le spese di assistenza professionale.

La motivazione del Collegio

In via preliminare, il Collegio ha respinto l’eccezione di inammissibilità fondata sull’attestazione del versamento del contributo di euro 20,00. Sebbene il documento prodotto non risultasse univocamente riconducibile al ricorrente, le verifiche della Segreteria Tecnica hanno confermato l’avvenuto pagamento, con data regolamento 26/09/2025: il ricorso è pertanto procedibile.

Disattesa anche la richiesta di sospensione del procedimento per il rinvio pregiudiziale pendente dinanzi alla CGUE sull’interpretazione dell’art. 16 della Direttiva 2008/48/CE. Le Disposizioni ABF non prevedono sospensioni di tal genere e non ricorre litispendenza, poiché il rinvio involge giudizi diversi. L’art. 267 TFUE obbliga alla sospensione solo il giudice che ha disposto il rinvio, non altro organo, neppure extragiudiziario.

Nel merito, il Collegio richiama il proprio orientamento: in assenza di chiara ripartizione tra costi up-front e recurring, l’intero importo di ciascuna voce va considerato; i costi recurring si riducono ratione temporis dividendo l’importo per il numero totale delle rate e moltiplicandolo per le rate residue; va rimborsato anche il premio assicurativo. La sentenza Lexitor ha esteso la riduzione a tutti i costi posti a carico del consumatore, e il Collegio di Coordinamento ha ritenuto la direttiva immediatamente applicabile nell’ordinamento interno.

Le spese di istruttoria oggetto di causa, pari a euro 842,12 di cui euro 92,12 per oneri erariali, presentano chiara natura up-front, essendo corrispettivo di attività prodromiche alla conclusione del contratto. Il Collegio esclude che la pronuncia C-555/21 abbia contraddetto Lexitor, avendo la Corte evidenziato le specificità dei contratti di credito immobiliare, che giustificano un approccio differenziato. Detratti gli oneri erariali irripetibili, il diritto al rimborso è accertato nei limiti di euro 276,00, quantificati con la curva degli interessi.

Respinta l’istanza di restituzione della penale di euro 245,63: l’art. 125-sexies, comma 2, TUB consente l’equo indennizzo entro le soglie di legge, salvo prova contraria non fornita; poiché l’importo rimborsato in anticipo supera il limite di euro 10.000,00, l’indennizzo è legittimo. Respinte anche la pretesa sulle rate in eccedenza, priva di riscontro probatorio ex art. 2697 cod. civ., e quella sulle spese di assistenza professionale, mancando evidenze di un comportamento scorretto dell’intermediario o di questioni complesse, trattandosi di lite seriale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 125-sexies TUB

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